Ammortizzatori sociali in deroga, chiarimenti ministeriali

Pubblicato il 09 dicembre 2014 Con nota prot. 5425 del 24 novembre 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, in riscontro a quesiti presentati dalle Regioni.

La nota si occupa:

- dell’ambito di applicazione del D.I. n. 83473/14;

- degli accordi Quadro;

- dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande di concessione o proroga del trattamento d’integrazione salariale in deroga sulla base di accordi regionali;

- dei limiti massimi di durata del trattamento di integrazione salariale in deroga;

- dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga;

- della modalità di presentazione dell’istanza di mobilità in deroga ed i limiti massimi di durata del trattamento;

- della data di entrata in vigore del decreto interministeriale e delle disposizioni finali e transitorie.

Ambito di applicazione

Con riguardo all’ambito di applicazione del D.I. n. 83473 dell’1 agosto 2014, interessante è la precisazione in forza della quale anche le cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991 - evidentemente con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato - possono richiedere il trattamento d’integrazione salariale in deroga, in quanto rientranti nella nozione di impresa di cui all’articolo 2082 c.c.

Limiti di durata

Altro punto meritevole di attenzione è la specifica per cui, al fine della determinazione delle durate massime di concessione del trattamento d’integrazione salariale in deroga, si computano tutti i periodi di integrazione salariale in deroga precedentemente concessi, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa.

Tuttavia, in sede di prima applicazione del decreto e, comunque non oltre la data del 24 novembre 2014 (data di emanazione della nota ministeriale), su richiesta delle Regioni, si possono conteggiare i periodi di CIG effettivamente fruiti dall’azienda richiedente.

Per periodo di CIG fruito dall’azienda si intende il lasso temporale che va dalla prima sospensione effettuata del primo lavoratore in CIG all’ultima sospensione dell’ultimo lavoratore in CIG.

Lavoratori destinatari

Infine si segnala che, per il Ministero, è da escludersi la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla Legge n. 223/1991, alle indennità ASpI e MiniASpi, alle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.

Parimenti, non è possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione del trattamento di mobilità ordinaria, dell’indennità ASpl o MiniASpi, delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.
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