Con l’approfondimento del 7 maggio 2021, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha riepilogato le norme e le comunicazioni intervenute in materia di ammortizzatori sociali in tempi di Covid-19 e anticipa le previsioni dell’emendamento all’art. 8 del D.L. n. 41/2021 (cd. “Decreto Sostegni”), contenuto nel disegno di legge di conversione del decreto.
L’inserimento del co. 2-bis nell'art. 8 del D.L. n. 41/2021, infatti, si configura come l’unico intervento che, per la sua tipologia normativa, abbia la prerogativa di modificare la portata applicativa delle previsioni ma “si confermano tutti i dubbi con riguardo all’efficacia concreta della misura, in considerazione del tempo in cui entrerà in vigore”, si legge nell’approfondimento. Sarà necessario, spiega la Fondazione Studi, un corollario di regolamentazione procedurale attraverso il quale rendere possibile l’attuazione concreta della previsione normativa che, verosimilmente, entrerà in vigore nell’ultima settimana di maggio.
Con la circolare n. 72 del 29 aprile, l’INPS si propone di illustrare le novità del “Decreto Sostegni” e, soprattutto, di spiegare come sarebbe possibile far retroagire gli effetti del D.L. n. 41/2021 a prima del periodo dallo stesso indicato (1° aprile) per la fruizione degli ammortizzatori sociali.
Il provvedimento, come annunciato, si prefigge di risolvere i dubbi interpretativi circa la collocazione temporale delle nuove settimane di cassa integrazione riconosciute con il decreto. In realtà – affermano i Consulenti del Lavoro – le soluzioni proposte non appaiono del tutto soddisfacenti, anche perché in gran parte prive delle ragioni giuridiche che dovrebbero sostenerle.
Sul punto, l’INPS dichiara “che non vi sono vuoti di copertura di cassa integrazione per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021”, salvo concludere invece che, in realtà, la soluzione di continuità esiste “per coloro che hanno fatto ricorso alla CIG sabato 2 gennaio 2021”.
Ciò, peraltro, dopo aver affermato che “il primo giorno lavorativo dell’anno 2021 è stato il 4 gennaio” e che “le 13 settimane del D.L. Sostegni comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato il 1° aprile”. Pertanto, il “Decreto Sostegni” ricoprirebbe anche i giorni lavorativi dal 29 al 31 marzo: possibilità che, annuncia il comunicato stampa del 16 aprile 2021, verrà chiarita con la circolare n. 72/2021.
Tuttavia, il predetto provvedimento di prassi ha aumentato ulteriormente le incertezze. Infatti, “la decorrenza del 1° aprile 2021, prevista dal menzionato articolo 8 del decreto legge n. 41/2021 per tutte le tipologie di trattamenti, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020, atteso che, per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell’attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di interventi previste dalla legge di Bilancio 2021, sono terminate – al massimo - il 25 marzo 2021”.
Con la legge di conversione del “Decreto Sostegni”, il legislatore ha previsto l’introduzione del co. 2-bis all’art. 8, per il quale “i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all’art. 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178”.
Ciò, però, senza spiegare le modalità attraverso le quali tale operazione “in continuità” possa essere materialmente attuata dagli interessati.
Si confermano, secondo i CdL, tutti i dubbi premessi con riguardo all’efficacia concreta della misura, in considerazione del tempo in cui entrerà in vigore. Per questi ultimi, quindi, sarà necessario predisporre un corollario di regolamentazione procedurale attraverso il quale consentire la possibilità di dare attuazione concreta a tale previsione normativa, una volta entrata in vigore, tenendo conto che ciò avverrà verosimilmente nell’ultima settimana di maggio.
Pertanto, tali disposizioni dovranno contemplare il necessario coordinamento di termini e tempo di adozione, onde evitare l’ulteriore aggravio di adempimenti per i Consulenti del Lavoro, altrimenti inevitabile e oggettivamente da respingere.
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