Sale di 6,64 euro, per l’anno 2020, l’importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI. L’importo, infatti, passa da 1.328,76 euro a 1.335,40 euro, mentre la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per l’anno 2020, a 1.227,55 euro (lo scorso anno era pari a 1.221,44 euro). Per quanto riguarda, invece, i trattamenti di integrazione salariale – riformati dal D.Lgs. n. 148/2015 – gli importi massimi si differenziano a seconda che la retribuzione sia inferiore o superiore a 2.148,74 euro:
Detti importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
A darne notizia è l’INPS con la circolare n. 20 del 10 febbraio 2020, che fornisce anche gli importi massimi del fondo credito, fondo credito cooperativo, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione agricola, assegno per attività socialmente utili e DIS-COLL.
L’art. 3, co. 5 del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, i “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (FOI).
Partendo dall’assegno ordinario per il Fondo del credito, i massimali sono così fissati:
Con riferimento alla disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel 2020 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2019, trovano applicazione i seguenti importi massimi:
Con riferimento ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, l’importo mensile dell’assegno, per l’anno 2020, è pari a 595,93 euro.
Infine, per quanto concerne la DIS-COLL, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione è pari a 1.227,55 euro per il 2020.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare 1.3335,40 euro.
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