Arrivano dall’Inps i necessari chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti della nuova misura di sostegno, l’Ammortizzatore sociale unico, introdotto dall’art. 7 del D.L. n. 61/2023 (Decreto alluvione) per sostenere aziende e lavoratori del settore privato colpiti dalla tragica alluvione che ha interessato le regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana a partire dal 1° maggio 2023.
In particolare, nel messaggio n. 2215 del 14 giugno 2023 l’Istituto, facendo seguito a quanto illustrato con la circolare n. 53 dello scorso 8 giugno, si sofferma sui concetti di residenza nei territori alluvionati e sulla impossibilità di recarsi al lavoro da parte dei lavoratori, requisiti necessari ai fini dell’ottenimento dei benefici economici previsti dal Decreto alluvione.
Con riferimento al momento in cui i lavoratori subordinati del settore privato devono essere residenti, domiciliati o alle dipendenze di un'azienda che ha sede legale od operativa in uno dei territori alluvionati, l’Istituto chiarisce come lo stesso vada individuato nel 2 maggio 2023, considerato che il 1° maggio è un giorno festivo.
Riguardo invece al concetto di “impossibilità a recarsi al lavoro”, l’Inps spiega che è sufficiente che la stessa riguardi anche solo un settore dell’azienda o una singola fase del processo produttivo.
NOTA BENE: l’Ammortizzatore sociale unico per tale fattispecie può essere richiesto dai datori di lavoro per un massimo di novanta giornate, da collocare nell’arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Inoltre, l’accesso al sostegno economico è riconosciuto a prescindere dal fatto che l’attività lavorativa si svolga o meno all’interno dei territori alluvionati; in tal caso, l’Ammortizzatore sociale unico può essero richiesta dai datori di lavoro per un massimo di quindici giornate, sempre dal 2 maggio al 31 agosto 2023.
Il file, compilato secondo il tracciato e le regole riportate nell’allegato n. 3 della circolare n. 53/2023 può essere trasmesso a partire dal 15 giugno 2023.
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