Ammortamenti alla cassa con l’extra dello 0,4%

Pubblicato il 12 luglio 2008 L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 50/E diffusa venerdì 11 luglio, stabilisce che anche l’imposta sostitutiva sull’affrancamento del quadro EC di unico può essere versata entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%. Cioè, le imprese che intendono eliminare le differenze civili e fiscali derivanti da deduzioni extracontabili possono esercite l’opzione pagando la prima rata della sostitutiva entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi. In caso di mancato tempestivo versamento della prima rata l’opzione non è efficace, mentre se si omettono i pagamenti degli anni successivi, l’affrancamento non viene meno e saranno iscritte a ruolo le somme non versate. In assenza di affrancamento, invece, i recuperi delle deduzioni extracontabili seguono strade diverse per Ires e Irap. In questo caso, il contribuente dovrà tassare, ai fini dell’imposta sul reddito, gli importi che transitano nel conto economico e che già erano stati dedotti nel quadro EC. Per l’Irap, invece, il valore fiscale del bene viene a coincidere con quello civile dal 2008, con tassazione in sei quote costanti della differenza esistente al termine dell’esercizio precedente. La tassazione per sesti continua anche in caso di cessione del bene, cosa che invece comporta l’integrale recupero della differenza ai fini dell’Ires.
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