Con sentenza n. 21316 depositata il 20 ottobre 2015, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di ammissibilità della domanda “supertardiva” di ammissione del credito ai sensi dell’articolo 101 della Legge fallimentare.
I giudici di legittimità hanno, in particolare, ribadito come il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'articolo 92 della legge citata, integri causa non imputabile del ritardo da parte del creditore.
E ciò, salvo che il curatore non provi che il creditore medesimo abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto.
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