Ammissione al passivo anche se il giudice tributario annulla la cartella

Pubblicato il 06 aprile 2012 Secondo la Suprema corte di legittimità – sentenza n. 5494 del 5 aprile 2012 – deve essere escluso che la decisione del giudice tributario emessa nei confronti di un soggetto fallito, qualora il giudizio sia stato instaurato prima della dichiarazione di fallimento e sia proseguito fra le parti originarie, faccia stato nei confronti del curatore rimasto estraneo alla lite; quest’ultimo, infatti, quale portatore dell'interesse della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare, assume, nel procedimento di verifica, una posizione di terzietà nei confronti sia dei creditori concorsuali che del fallito.

I giudici di Cassazione hanno dunque accolto il ricorso con cui l’Amministrazione finanziaria si era opposta alla statuizione di merito di esclusione della stessa dall’ammissione al passivo fallimentare di una società contribuente sull’assunto che la relativa cartella esattoriale era stata annullata dalla Commissione tributaria provinciale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy