Ammissione al passivo anche se il giudice tributario annulla la cartella
Pubblicato il 06 aprile 2012
Secondo la Suprema corte di legittimità – sentenza n.
5494 del 5 aprile 2012 – deve essere escluso che la decisione del giudice tributario emessa nei confronti di un soggetto fallito, qualora il giudizio sia stato instaurato prima della dichiarazione di fallimento e sia proseguito fra le parti originarie, faccia stato nei confronti del curatore rimasto estraneo alla lite; quest’ultimo, infatti, quale portatore dell'interesse della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare, assume, nel procedimento di verifica, una posizione di terzietà nei confronti sia dei creditori concorsuali che del fallito.
I giudici di Cassazione hanno dunque accolto il ricorso con cui l’Amministrazione finanziaria si era opposta alla statuizione di merito di esclusione della stessa dall’ammissione al passivo fallimentare di una società contribuente sull’assunto che la relativa cartella esattoriale era stata annullata dalla Commissione tributaria provinciale.