Ammissione al gratuito patrocinio: nel reddito in esame anche le erogazioni dei parenti

Pubblicato il 13 ottobre 2010
Con sentenza n. 36362 del 12 ottobre, la Cassazione, Quarta sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal difensore di una donna, imputata in un procedimento penale, avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso che la stessa potesse essere ammessa al gratuito patrocinio. 

La ricorrente lamentava un'erronea applicazione della legge e il difetto di motivazione della pronuncia di merito in quanto il reddito che i giudici avrebbero dovuto prendere in esame era quello imponibile nel cui ambito non dovevano essere ricomprese le erogazioni dei parenti. 

I giudici di legittimità hanno per contro evidenziato come, l'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 115/2002, nell'indicare le condizioni di ammissibilità al gratuito patrocinio non fa solo riferimento al reddito imponibile ai fini dell'Irpef bensì anche ai “redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva”. 

Non solo. La stessa Corte costituzionale – ricorda la Corte di legittimità - ha più volte precisato la rilevanza, ai fini della determinazione dei limiti di reddito, anche delle somme che non siano state assoggettate ad imposta. In conclusione, quindi, “qualsiasi introito che l'istante percepisce con caratteri di non occasionalità”, confluisce nel formare il reddito personale utile ai fini della valutazione del superamento del limite indicato dalla legge.
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