Ammissione a passivo del creditore ipotecario, interruzione della prescrizione

Pubblicato il 29 agosto 2019

L’ammissione al passivo fallimentare da parte del creditore ipotecario opera come atto interruttivo della prescrizione del diritto di credito e del diritto di garanzia solo se il bene si trovi acquisito o venga successivamente acquisito alla massa fallimentare, di modo che la sua liquidazione possa avvenire in sede concorsuale su iniziativa del curatore.

L’insinuazione al passivo di un credito assistito da privilegio speciale o da ipoteca su determinati beni, infatti, non presuppone che questi siano già presenti nella massa del fallimento, in quanto non si può escludere che essi vengano successivamente acquisiti all’attivo fallimentare.

Così, se il bene su cui grava il diritto di prelazione non è ricompreso nella massa fallimentare, il creditore, pur se si è insinuato al passivo con grado privilegiato, non può rispetto ad esso far valere il privilegio al momento del riparto dell’attivo posto che la garanzia reale non si è realizzata con l’espropriazione del bene in sede di procedura concorsuale.

Bene acquisito da terzi prima del fallimento? Ammissione non ferma la prescrizione

E’ quanto precisato dai giudici della Terza sezione civile della Cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 21752 del 28 agosto 2019, pronunciata in tema di domanda di insinuazione al passivo del fallimento del debitore ipotecario e interruzione della prescrizione della garanzia.

Poiché, nella vicenda esaminata, il bene ipotecato era stato acquistato da terzi prima della dichiarazione di fallimento del debitore, è stato ritenuto che l’insinuazione al passivo da parte del creditore ipotecario non interrompesse il termine di prescrizione della garanzia nei confronti dei terzi acquirenti, in considerazione della scissione che, nell’ipotesi considerata nell’articolo 2880 del Codice civile, si determina tra diritto di credito e diritto di garanzia.

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