Dopo l’emissione del provvedimento di ammissione del debitore al concordato preventivo anche le pregresse condotte omissive, consistenti in omessi pagamenti di obbligazioni giunte a maturazione nell'intervallo fra la presentazione della istanza e la sua positiva evasione da parte dell'organo giurisdizionale preposto, cessano di avere rilevanza penale.
Queste condotte non possono nemmeno essere considerate compiute contra ius in quanto legittimate, a tutto voler concedere a posteriori, dall'avvenuta ammissione alla procedura concorsuale.
Ne consegue che non si è perseguibili in caso di presentazione di istanza di ammissione al concordato prima della scadenza dell’omesso versamento penalmente rilevante.
Difatti, è priva di rilievo la circostanza che l’ammissione formale al concordato sia avvenuta solo dopo la scadenza di versamento.
Così la Cassazione, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n. 36320 del 22 agosto 2019.
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