Nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, l’eventuale erronea determinazione del valore dell’azienda da parte dell’esperto nominato nel corso della procedura, non determina alcuna nullità del negozio di cessione d'azienda successivamente stipulato dai commissari con l’autorizzazione del ministero dello Sviluppo economico.
Detto errore, infatti, non appare idoneo a pregiudicare la finalità dell’ottenimento del miglior prezzo di mercato.
E’ la conclusione resa dalle Sezioni unite civili di Cassazione con la sentenza n. 23894 del 24 novembre 2015 e con cui è stato evidenziato come con l’intervento di cui all’articolo 11, comma 3 quinquies della Legge n. 9/2014, il legislatore ha inteso chiarire che il prezzo a cui l’azienda viene ceduta non deriva dal valore di stima, bensì dal valore di mercato quale viene a determinarsi in ragione dell’interesse manifestato dai potenziali acquirenti e dalle offerte di prezzo da questi avanzate.
Nella medesima decisione è stata, altresì, affermato come spetti al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la lesione di diritti soggettivi nell’ambito della fase liquidatoria procedimentale.
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