Amministrazione scolastica. Vietato ridurre le ore di sostegno

Pubblicato il 12 maggio 2017

Gli Uffici scolastici non possono ridurre, per ragioni di contenimento della spesa, le ore di sostegno per gli alunni disabili. E nel caso in cui la riduzione sia avvenuta, deve considerarsi fondata la pretesa dei genitori di vedere attribuite ai propri figli con handicap le ore di sostegno della misura determinata dal G.L.O.H (Gruppo di lavoro operativo handicap). Proprio per tale ragione i dirigenti scolastici devono essi stessi disporre l’attribuzione delle ore nella misura determinata, anche quando gli Uffici scolastici non abbiano assegnato le risorse disponibili.

E’ quanto pronunciato dal Consiglio di Stato, Sezione sesta, in ordine al ricorso proposto dal Ministero dell’Istruzione e dall'Ufficio scolastico regionale Toscana. Trattasi, in particolare, di una controversia che rientra in un numero considerevole di cause analoghe portate dinnanzi ai giudici amministrativi, sorte perché i genitori chiedono sovente alle Istituzioni scolastiche o agli Enti locali, che ai propri figli disabili siano riconosciute le ore di sostegno ritenute spettanti dal G.L.O.H., ovvero le altre prestazioni previste dalla normativa in loro favore.

Gli Uffici scolastici così come i dirigenti scolastici ed il Ministero dell’economia – si legge nella pronuncia in esame, che riporta un’ampia disamina dei poteri e doveri spettanti ai vari organi dell’Amministrazione scolastica - non possono sindacare le risultanze delle proposte G.L.O.H. e devono fare in modo che le ore di sostegno siano attribuite a tutti i disabili, assegnando, eventualmente, dette ore “in deroga” agli insegnanti, quando ciò sia necessario per coprire i vuoti.

Intervento del giudice: ripristino ore di sostegno e risarcimento del danno

Il giudice eventualmente interpellato - in caso di diminuzione delle ore di sostegno - è tenuto ad emanare prontamente, se necessario anche in sede cautelare, le misure volte ad imporre il ripristino e l’attribuzione delle ore spettanti, tenendo conto che il decorso del tempo incide quanto mai negativamente sulle prospettive di recupero del disabile. Risulta in tal caso sufficiente, difatti, a ritenere fondato il ricorso al giudice, l’oggettivo contrasto tra la proposta del G.L.O.H. e le successive immotivate determinazioni delle Amministrazioni (solitamente spinte dalla necessità di contenere la spesa).

E non solo. Il giudice - conclude il Consiglio di Stato con sentenza n. 2023 del 3 maggio 2017 -  può in tal caso accordare il risarcimento del danno, qualora la parte dimostri in concreto che l’alunno abbia subito delle conseguenze pregiudizievoli, cagionate dagli atti illegittimi dell’Amministrazione scolastica.

La misura del risarcimento può essere comprensiva sia del danno patrimoniale (pari, ad esempio, alle somme che la famiglia del disabile ha dovuto pagare per lo svolgimento di attività educative all'esterno della scuola, sostitutive di quelle che si sarebbero dovute effettuare all'interno di essa), che del danno non patrimoniale, laddove siano coinvolti diritti costituzionali fondamentali.

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