Ammesso il lavoro accessorio nelle imprese agricole

Pubblicato il 16 aprile 2010

La confederazione generale dell'agricoltura italiana si rivolge al ministero del Lavoro per sapere se i percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito possano svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio in favore di imprese agricole e se le stesse imprese agricole possano fruire di prestazioni occasionali svolte da lavoratori con contratto a tempo parziale.

Con interpello n. 16/2010, pubblicato il 15 aprile, il Dicastero riconduce l’attività di lavoro accessorio all’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003, così come recentemente modificato dalla Legge Finanziaria 2010. Dunque, si precisa che rientrano nell’ambito del lavoro accessorio tutte le attività di natura puramente occasionale e saltuaria che non sono riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo. Inoltre, si specifica che il lavoro accessorio è ammesso nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, casalinghe e giovani, oppure delle attività agricole svolte a favore dei soggetti indicati dal Decreto del presidente della Repubblica n. 633/72, all’articolo 34, comma 6.

Partendo dalle ipotesi contemplate nel citato decreto presidenziale, il ministero del Lavoro precisa quanto segue:

- i piccoli produttori agricoli, con volume di affari fino a 7 mila euro, possono ricorrere ai voucher nel limite di 5 mila euro, anche da parte di lavoratori che stanno fruendo di integrazioni salariali o altri sostegni al reddito;

- le altre imprese agricole, con volume d'affari sopra ai 7 mila euro, possono ricorrere ai voucher anche per impiegare lavoratori che stanno fruendo di integrazioni salariali o altri sostegni al reddito nel limite di 3 mila di compenso.

La conclusione è che in entrambe le situazioni ricordate il lavoro accessorio è ammesso sino a compensi non superiori a 5mila euro nel corso dell’anno solare con riferimento allo stesso committente.

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