La corte di Cassazione - sentenza n. 20086 del 17 ottobre 2005 - ha stabilito che nel processo tributario, a differenza che nel giudizio civile, le parti possono produrre nuovi documenti in appello, anche se ne erano già in possesso nel giudizio di primo grado: è "salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti indipendentemente dall'impossibilità dell'interessato di produrli in prima istanza, per causa a lui non imputabile".
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