Secondo la Cassazione - sentenza n. 6210 del 2009 – l'automobilista che rifiuti di sottoporsi all'alcol test, può essere legittimamente condannato per guida in stato di ebbrezza anche solo sulla base delle dichiarazioni degli agenti accertatori. La Corte, in particolare, pur cancellando, per intervenuta prescrizione, la sentenza con cui i giudici di merito avevano condannato un uomo sorpreso ubriaco al volante, ha colto l'occasione per precisare che, oltre all'etilometro, anche i dati rilevati dagli agenti possono bastare per stabilire lo “stato di ebbrezza”. Non vi e', infatti, “motivo di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda oggi al giudice di poter dimostrare l'esistenza dello stato di ebrezza sulla base delle circostanze sintomatiche riferite dai verbalizzanti”.
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