Amianto. Prorogato al 30 giugno 2015 il termine per chiedere il beneficio previdenziale
Pubblicato il 13 aprile 2015
L’art. 10, c. 12-vicies bis, D.L. n.
192/2014, convertito dalla Legge n.
11/2015, ha prorogato il termine per la presentazione all’INPS delle
domande di riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto previsto dall’art. 1, c. 115, Legge n.
190/2014.
Con
messaggio n. 2489 del 10 aprile 2015, l’INPS ricorda che, stante quanto sopra,
entro il 30 giugno 2015, i lavoratori dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta
esposizione all’amianto per un periodo
superiore a 10 anni e in
quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 47, D.L. n.
269/2003, possono presentare
domanda per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata.
Le prestazioni conseguenti
non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.