La legge di stabilità 2015 (art. 1, c. 112, primo periodo, Legge n. 190/2014) ha stabilito benefici per i lavoratori esposti all’amianto “attualmente in servizio”.
L’art. 1, Legge n. 109/2015 ha fornito un’interpretazione autentica della succitata norma, chiarendo che per "lavoratori attualmente in servizio" si devono intendere i lavoratori che alla data di entrata in vigore della medesima legge “non erano beneficiari di trattamenti pensionistici”.
Stante quanto sopra, l’INPS, con circolare n. 143 del 30 luglio 2015, ha specificato che sono da intendersi destinatari del beneficio per lavoro svolto con esposizione all’amianto di cui al richiamato articolo 1, comma 112, Legge n. 190/2014, i lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge in questione non erano titolari di trattamento pensionistico diretto.
Quindi, le domande di ricostituzione del conto assicurativo e/o di pensione eventualmente respinte sulla base di una diversa interpretazione della norma in argomento, saranno riesaminate.
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