A seguito della Legge di Stabilità 2016, l’INPS, con apposita circolare, ha chiarito che ai lavoratori:
è riconosciuto, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, la rivalutazione del periodo di lavoro, indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall’INAIL, per il coefficiente dell’1,5, anche se di durata inferiore ai dieci anni.
Spetterà alle sedi territoriali dell’Istituto effettuare un esame preliminare delle istanze presentate entro il 1° marzo 2016 e notificare il rigetto della domanda per mancanza dei requisiti, in caso di domande presentate:
Dopo le verifiche preliminari, le domande vanno trasmesse all’INAIL per il rilascio della certificazione tecnica attestante la sussistenza dei requisiti.
Poiché il datore di lavoro ha l’obbligo di produrre idonea documentazione, ai fini del rilascio della certificazione tecnica in questione, l’INPS chiederà ai datori di lavoro apposita dichiarazione dalla quale risulti:
La circolare n. 68 del 6 aprile 2017 specifica, inoltre, che alla dichiarazione dovranno essere allegati i seguenti documenti relativi allo specifico sito produttivo:
documentazione attestante la durata d’opera del lavoratore interessato presso il sito produttivo durante il periodo di rimozione del tetto (libri paga, libri matricola, ogni altra documentazione che attesti l’effettiva presenza in lavoro).
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