Ambienti sospetti di inquinamento: l'INL torna sui contratti da certificare

Pubblicato il 08 marzo 2024

Facendo seguito alla nota 24 gennaio 2024, n. 694, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori precisazioni in merito all’obbligatorietà della certificazione dei contratti di lavoro per il personale impiegato in servizi resi nell’ambito di un appalto o un subappalto nei luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento.

I nuovi chiarimenti sono contenuti nella nota del 7 marzo 2024, n. 1937, in corso di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto..

Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolto unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

Certificazione dei contratti di lavoro

Il D.P.R 14 settembre 2011, n. 177,  prevede per le imprese che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sussiste l’obbligo di utilizzare personale qualificato con esperienza almeno triennale e assunto secondo le seguenti modalità:

In tal senso, laddove l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali, è obbligata a procedere alla certificazione del contratto di lavoro di cui al decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.

Interpretazione dell’INL

Al fine di non sovraccaricare l’attività delle Commissione di certificazione, l’Inl ha fornito una interpretazione “letterale” della norma ritenendo che sono oggetto di certificazione esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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