Il differimento dei termini per la notifica degli accertamenti in materia di Iva non porta con sé il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, che rimane collegato agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice.
Il caso che ha dato spazio alla risposta n. 328 del 9 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate nasce dalla richiesta di un contribuente che intende utilizzare la dichiarazione integrativa a favore, dell’anno d'imposta 2014, per modificare la richiesta di rimborso Iva e utilizzare il credito in compensazione.
Si fa presente che l'istante ha risposto solo nel 2020 alla richiesta di documentazione integrativa inoltrata dall'Agenzia delle entrate il 1° aprile 2016. Si chiede se vi sono ancora i termini per effettuare la modifica.
Nel dare la soluzione, l’Agenzia ricorda che già precedenti documenti di prassi hanno ammesso la possibilità di rettificare l'originaria richiesta di rimborso del credito Iva, optando invece per la compensazione, se il rimborso non è stato eseguito.
Nello specifico, il comma 6-bis, articolo 8, DPR n. 322/1998, stabilisce che le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del DPR n. 633/1972.
In tema, si richiama quanto affermato nella risposta ad interpello n. 231/2020, in cui si consente di modificare la scelta dell'utilizzo del credito Iva (da rimborso a detrazione/compensazione):
Tale articolo 57 del Dpr 633/72 dispone, in merito al termine per gli accertamenti Iva:
- al comma 1, che gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- al comma 3, che nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
Occorre chiarire che quanto contenuto nel comma 3 rappresenta una misura inserita per evitare che il soggetto passivo tardi a ottemperare alla richiesta dell’Ufficio di presentare la documentazione, allo scopo di fare decorrere i tempi dell’accertamento.
Sulla base di ciò, l’Agenzia ritiene che il rinvio ai termini stabiliti dall'articolo 57 da parte del comma 6-bis, articolo 8, DPR n. 322 del 1998, per quanto riguarda le tempistiche di presentazione della dichiarazione integrativa ai fini Iva, sia riferito ai termini ordinari disciplinati dal comma 1 dell'articolo 57, senza che possa trovare applicazione lo speciale differimento previsto dal comma 3.
Infine, si precisa che qualora al contribuente sia negato il rimborso Iva per carenza dei presupposti (art. 30, DPR n. 633/1972), con contestuale riconoscimento della spettanza del credito, è comunque ammessa la detrazione dello stesso in sede di liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale.
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