L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 327 del 30 luglio 2008, chiarisce che la stabile organizzazione anche se non effettua operazioni con terzi deve essere dotata del numero di partita Iva e non può avvalersi della compensazione delle proprie imposte con il credito della casa madre identificata direttamente. L’Agenzia interviene in merito al caso di una società francese che ha costituito in Italia una branch per lo sviluppo di software destinato esclusivamente alla casa madre specificando che la società estera:
- non può dichiarare la cessazione dell’attività della stabile organizzazione e chiuderne la partita Iva;
- non può avvalersi della posizione accesa direttamente per gli adempimenti e i diritti della stabile organizzazione;
- non può compensare posizioni debitorie e creditorie riferibili alle posizioni di “soggetti fiscali diversi”.
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