All’1% il contributo al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito
Pubblicato il 09 novembre 2011
Con
Decreto Ministeriale n. 158 del 28 aprile 2000 è stato istituito il “
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del Credito”.
Tra le altre cose, il Fondo eroga specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa. La sua operatività, originariamente fissata in un arco temporale di 10 anni, è stata prorogata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 226 del 28 aprile 2006, fino al 30 giugno 2020.
In caso di sospensione dell'attività lavorativa, il Fondo eroga ai lavoratori un assegno in misura pari al 60% della retribuzione lorda mensile e, per tale ragione, le imprese sono tenute a versare un contributo addizionale. La misura del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro per l’anno 2011 è pari all’1%, secondo quanto disposto con delibera n. 99/2011 del Comitato amministratore del Fondo.
L’Inps – come riportato nella
circolare n. 144 dell’8 novembre 2011 – versa la contribuzione correlata a carico del Fondo di solidarietà, ai fini del conseguimento del diritto di pensione, compresa quella di anzianità. Il versamento viene effettuato tramite modello Uniemens, utilizzando il codice “ASO”.