Aliquote Iva differenti per il consumo immediato di cibi e bevande

Pubblicato il 11 marzo 2011 La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza 10 marzo 2011, emessa a definizione di quattro procedimenti pregiudiziali riuniti (C 497/09, C 499/09, C 501/09 e C 502/09) sollevati dai giudici tedeschi, affronta il delicato problema del corretto regime Iva a cui sottoporre le prestazioni di cibi e bevande nel caso in cui essi siano forniti in stand, chioschi-bar mobili o nei cinema.

La Corte rileva che i piatti pronti, panini, fritti, pop-corn ecc., che vengono preparati in vista del loro consumo immediato, scontano l’aliquota Iva ridotta prevista per i prodotti alimentari. Tali prodotti, infatti, sono assimilabili ad una cessione di beni e la loro preparazione (sommaria e standardizzata) è considerata intrinsecamente connessa agli stessi prodotti. Inoltre, per fornire tali cibi non è necessario avere personale di servizio, non vi è consulenza ai clienti, non vi è un servizio propriamente detto, non vi sono locali chiusi e climatizzati dedicati al consumo degli alimenti, ecc.. Esistono, invece, solo elementi (banconi di vendita, porta bicchieri nei cinema) che costituiscono prestazioni accessorie minime e che non modificano il carattere predominante di “cessione di beni” dell'operazione principale. Viceversa, la fornitura di bibite e bevande sconta l’aliquota Iva ordinaria del 20%.

Le attività di catering, invece, si concretizzano come prestazioni di servizi, a meno che l'operatore di catering non si limiti a consegnare pasti standardizzati senza alcun altro elemento di servizio supplementare, altrimenti la fornitura di vivande rappresenta l'elemento predominante dell'operazione. In tale ipotesi l’aliquota Iva che si applica è quella ridotta del 10%, tipica delle prestazioni di servizi.
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