Aliquota Iva per auto del disabile. Riduzione successiva

Pubblicato il 08 luglio 2021

Un’istante fa presente di aver acquistato un’auto al figlio senza chiedere al venditore l'applicazione delle agevolazioni per soggetti portatori di handicap. Successivamente la commissione medica ha riconosciuto il figlio portatore di handicap in situazione di gravità e minore invalido con necessità di assistenza continua con attribuzione dell’indennità di accompagnamento con decorrenza anteriore all’acquisto del veicolo.

Viene chiesto se è possibile fruire dell’Iva agevolata per l’acquisto del mezzo nonostante la fattura di vendita del veicolo sia stata emessa prima della richiesta di visita medica alla commissione medica integrata Inps.

Iva ridotta per acquisito dell’auto del disabile

L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 466 del 7 luglio 2021 ha accertato che, dalla documentazione prodotta, alla data dell'acquisto dell'autovettura erano presenti i presupposti per poter fruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 30, comma 7, L. n. 388/2000.

Dunque, la situazione di disabilità psichica del minore, che costituisce il presupposto per il riconoscimento dell'aliquota IVA agevolata, sussisteva già al momento della compravendita dell'autovettura.

Per ottenere l’applicazione dell’aliquota agevolata il contribuente, visto che solo dopo l’acquisto del mezzo ha ottenuto la richiesta documentazione, può richiedere l'emissione di una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, comma 3, DPR n. 633/1972.

Per quanto riguarda l’Irpef, il contribuente può detrarre il 19% della spesa (fino un costo massimo di 18.075,99 euro) comprensiva di Iva e può usufruire dello sconto per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

Se la nota di credito viene emessa prima della presentazione della dichiarazione, si dovrà indicare la detrazione spettante considerando l’aliquota del 4%, nel quadro E, al rigo E4.

Invece, se la nota di credito viene emessa quando la dichiarazione è stata già presentata, la detrazione va determinata sull'importo della fattura di vendita con Iva al 22%; si dovrà provvedere alla restituzione della detrazione parzialmente non spettante tramite il modello integrativo, aggiungendo la sanzione prevista.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy