Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 159/2009 del 14 gennaio 2009), l'ampliamento dell'attività di somministrazione in un locale dove si fa pubblico spettacolo non può essere considerato al pari dell'apertura di un pubblico esercizio. Alle stregua di tale considerazione, i giudici amministrativi hanno annullato una determinazione dirigenziale con la quale era stata imposta la cessazione dell'attività di somministrazione, appena iniziata, in un locale del Testaccio. Per il Tar, infatti, l'attività di somministrazione andava ad integrare l'attività di trattenimento preesistente.
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