Sanzioni per violazioni su alimenti e prodotti chimici

Pubblicato il 11 febbraio 2017

Sono stati approvati dal Consiglio dei ministri, in esame definitivo, due decreti legislativi di disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazione di regolamenti europei posti a tutela della salute dei consumatori e dell’ambiente.

Si tratta dei regolamenti n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011 per quel che concerne i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti, e del regolamento n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Violazioni prescrizioni su prodotti alimentari Sanzioni

Con riferimento alla prima materia, il decreto approvato introduce sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di violazioni degli obblighi contenuti nei regolamenti europei menzionati.

Da segnalare, tra le altre previsioni, quella secondo cui l’operatore economico che violi le norme regolamentari producendo o immettendo sul mercato o utilizzando in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione, materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, sia soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10mila a euro 80mila euro.

Gli obblighi fissati riguardano sia i produttori che i distributori, risultando interessate oltre, appunto, l’attività di produzione, anche l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei materiali che non devono fuorviare i consumatori.

Tra le altre novità, si segnala l’istituzione di un’anagrafica del settore produttivo volta ad uniformare la disciplina a quella degli altri operatori del settore alimentare, nonchè l'imposizione di stringenti obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali prodotti.

Violazioni su commercio sostanze chimiche 

Rispetto alle violazioni del regolamento n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, le approvate disposizioni introducono apposite sanzioni amministrative pecuniarie.

Viene, inoltre, prescritto  - si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017 - che i relativi compiti di vigilanza facciano capo al ministero della Salute, al ministero dell’Ambiente e al ministero dello Sviluppo economico nonché, nell’ambito delle rispettive competenze, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Corpo della Guardia di finanza e alle Regioni e alla province autonome di Trento e di Bolzano.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy