Alienazione di terreni in piani particolareggiati e imposta di registro
Pubblicato il 15 aprile 2011
Secondo i giudici della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia – sentenza n.
172/03/10 – l'alienazione, prima del quinquennio, di un terreno inserito in un piano particolareggiato, senza utilizzazione edificatoria, determina per l'acquirente il venir meno dell'agevolazione di cui all'articolo 33 della legge 388/2000 con imposta di registro all'1% e imposte ipocatastali in misura fissa.
In tale contesto – continuano i giudici provinciali - per la decorrenza del termine di decadenza triennale ai fini della richiesta dell'imposta complementare, occorre fare riferimento alla data in cui è stato registrato l'atto di cessione del terreno.