Non si sfugge dalla sanzione per guida in stato di ebbrezza, anche se la prova mediante alcoltest reca la dicitura “volume insufficiente”.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un conducente colpevole ex art. 186 comma 2, lett c) D.lgs 285/1992, il quale lamentava che l’accertamento fosse stato effettuato nonostante l’etilometro segnasse una quantità d’aria inspirata insufficiente.
Ma la Cassazione, respingendo detta censura, ha ritenuto che la dicitura “volume insufficiente” riportata nello scontrino dell’etilometro, non inficia l’attendibilità e la validità del test.
Anzi, per effetto dell’inspirazione di un volume d’aria minimo, può ritenersi acquisita, in nome del favor rei, una misurazione verosimilmente inferiore per difetto al reale, della quale l’imputato non può certo dolersi.
In altre parole, l’insufficienza del quantitativo d’aria immessa nell'etilometro non esclude che l’apparecchio sia in grado di rilevare il tasso di etilemia. E qualora lo strumento pervenga comunque a misurazione nonostante il basso volume d’aria inspirata – conclude la Corte con sentenza n. 19161 del 9 maggio 2016 – il tasso alcolemico così riscontrato può essere assunto a fondamento della decisione.
Con altra pronuncia depositata il medesimo giorno, La Corte Suprema ha parimenti evidenziato l’importanza - ai fini dell’accertamento di guida in stato di ebbrezza - del risultato numerico della misurazione, questa volta con effetto favorevole per l’imputato.
Il giudice infatti non può addebitare al conducente un tasso alcolemico superiore a quello riscontrato tramite etilometro, solo perché il test è stata effettuato a distanza di tempo da quanto l’interessato era alla guida.
E’ quanto per l’appunto precisato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 19176 del 9 maggio 2016, accogliendo il ricorso di un guidatore, condannato per stato di ebbrezza grave - nonostante l’etilometro avesse riscontrato un tasso medio – solo perché la rilevazione era avvenuta due ore dopo la guida.
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