Albo imprese artigiane. Inopponibilità modifiche stato di fatto o diritto se trascorsi 3 anni
Pubblicato il 12 marzo 2011
Il Collegato lavoro ha previsto che dal 1° gennaio 2010 gli atti e i provvedimenti emessi in relazione alla modifica di uno stato di fatto o di diritto dei soggetti iscritti all’albo delle imprese artigiane, divengano inopponibili all’Istituto decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti.
Con la circolare n.
47 del 2011, l’Inps ricorda che una volta decorso tale termine, le determinazioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato non potranno avere valore vincolante nei riguardi dell’Istituto relativamente alla sussistenza dell’obbligo contributivo alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani. L’Inps provvederà a comunicare le ragioni dell’inopponibilità riscontrata alla commissione o ente che abbia adottato un atto che risulti tale ai sensi della disposizione normativa in esame.