E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il Decreto del ministero della Giustizia n. 75 del 3 marzo 2022, contenente il regolamento sulle disposizioni relative al funzionamento dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del Decreto legislativo n. 14/2019, recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Si tratta del decreto ministeriale attuativo di disciplina delle modalità di iscrizione nell'Albo dei gestori della crisi, vale a dire dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati
a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice della crisi.
Al predetto Albo - si rammenta - possono iscriversi:
Tali soggetti dovranno dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione espressamente richiesti.
In particolare, per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di formazione è di 40 ore.
Ai fini del primo popolamento dell’albo, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti che documentino di essere stati nominati, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell’OCRI, i soggetti di cui all’articolo 352 (costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto).
L'Albo - istituito presso il ministero della Giustizia - è articolato in due sezioni:
L'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI.
Lo stesso è tenuto con modalità informatiche ed inserito in uno spazio dedicato del sito internet del ministero della Giustizia.
Esso è, inoltre, suddiviso in due parti:
Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice.
La domanda di iscrizione - compilata secondo il modello approvato dal direttore generale degli affari interni del ministero della Giustizia - dovrà peraltro contenere:
La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, è presentata, unitamente agli allegati richiesti, in modalità telematica, secondo le specifiche tecniche che verranno stabilite con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del ministero della Giustizia da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.
Secondo quanto si apprende dal decreto, il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Per una sola volta, può essere richiesta l'integrazione della domanda o dei suoi allegati e ciò entro 30 giorni dal suo ricevimento.
Per l'iscrizione all'albo è richiesto un contributo di 150 euro mentre per il mantenimento nello stesso è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di 50 euro.
Il Decreto ministeriale n. 75/2022 risulterà vigente a partire dal 6 luglio 2022.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".