Nel mese di giugno al via la predisposizione della quattordicesima mensilità. I datori di lavoro ed i professionisti sono chiamati ad elaborare e/o a corrispondere la mensilità aggiuntiva correlata al periodo estivo ed il cui periodo di maturazione, solitamente, è fissato, in ratei, dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
L’erogazione della quattordicesima mensilità spetta ai prestatori di lavoro dipendente secondo le previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto, il quale fissa gli elementi retributivi concorrenti alla determinazione del quantum spettante e la scadenza di corresponsione.
NOTA BENE: Si rammenta che l’eventuale erogazione della quattordicesima mensilità in un cedolino separato rispetto alle competenze del mese fiscale di corresponsione potrà far apparire un importo netto spettante inferiore rispetto a quanto normalmente percepito nei mesi precedenti per via della inapplicabilità delle detrazioni per lavoro dipendente. Naturalmente, il predetto evento è correlato ad un principio di imposizione fiscale provvisoria che il sostituto d’imposta applica nei singoli mesi di riferimento e che troverà il giusto conguaglio nelle operazioni di fine anno o alla cessazione infrannuale del rapporto di lavoro.
Come anticipato in premessa, la quattordicesima è una mensilità aggiuntiva normalmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro che spetta, agli inizi del periodo estivo, a tutti i lavoratori dipendenti ai quali viene applicata la parte economico-normativa di un dato CCNL.
ATTENZIONE: La quattordicesima mensilità può essere prevista anche da eventuali contratti collettivi di secondo livello, anche aziendali.
Essendo, a differenza della tredicesima, una previsione di tipo contrattuale, è interamente demandata alle parti sociali la determinazione delle modalità di pagamento, nonché le modalità e gli elementi retributivi utili al suo calcolo.
Normalmente l’erogazione è fissata tra la seconda metà del mese di giugno e la prima decade del mese di luglio di ogni anno secondo i ratei maturati dal singolo lavoratore. Generalmente, così come avviene per le ferie, i permessi retribuiti o la tredicesima mensilità, la maturazione del singolo rateo avviene per mesi interi di lavoro ovvero per frazioni pari o superiori ad un periodo di 15 giorni.
Ciò sta a significare che:
In entrambi i casi, comunque, l’importo lordo della quattordicesima mensilità deve essere riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in misura pari all’effettive ore di lavoro contrattualizzate.
ATTENZIONE: Il minimo contrattuale da prendere a riferimento per il calcolo della quattordicesima mensilità spettante è quello previsto per la mensilità di scadenza di pagamento.
Esempio - CCNL Commercio Confcommercio
A mero titolo esemplificativo, supponendo come data di assunzione il 25 agosto 2022 con inquadramento al livello 4° del CCNL Commercio Confcommercio, spetterà la seguente quattordicesima mensilità, a seconda che trattasi di un lavoratore a tempo pieno o a tempo parziale per 24 ore settimanali:
Mesi di maturazione |
Orario di lavoro |
Minimo contrattuale |
Quattordicesima lorda |
10 mesi |
40 ore settimanali |
€ 1.648,75 |
€ 1.373,96 |
10 mesi |
24 ore settimanali |
€ 989,24 |
€ 824,37 |
Quanto agli elementi retributivi utili al computo della quattordicesima si evidenzia che non tutte le voci “tabellari” concorrono alla determinazione del quantum spettante.
Salvo espresse deroghe, concorrono normalmente come elementi di calcolo della quattordicesima:
Sono, diversamente, esclusi:
NOTA BENE: In tema di elementi retributivi utili al computo della quattordicesima mensilità, ad esempio, l’art. 184 del CCNL FIPE Pubblici esercizi esclude espressamente dal calcolo gli scatti di anzianità che, invece, sono utili alla determinazione della tredicesima mensilità.
La quattordicesima mensilità, così come gli altri istituti retributivi, concorre interamente alla formazione dell’imponibile contributivo del mese ed è assoggettata ad imposizione fiscale ordinaria. Al riguardo si evidenzia che sulla singola mensilità aggiuntiva non trovano applicazione le detrazioni per lavoro dipendente o per carichi di famiglia, fermo restando che, in sede di conguaglio, di fine anno o di cessazione, concorrerà con gli altri redditi percepiti nel medesimo periodo d’imposta a determinare l’imposizione fiscale definitiva.
Alcuni particolari eventi possono incidere sulla determinazione e/o maturazione della quattordicesima mensilità. Se generalmente gli eventi retribuiti quali malattia, infortunio, maternità, paternità, congedo matrimoniale, congedi parentali, riposi per allattamento, permessi per donazione sangue, godimento di ferie, permessi, festività, non incidono sul computo ai fini della quattordicesima mensilità, alcuni specifici periodi di assenza non risultano utili alla maturazione o, comunque, determinano in misura proporzionale una riduzione della mensilità aggiuntiva in argomento. Rientrano, in tale fattispecie le assenze a titolo di:
L’esonero contributivo previsto dall’1, comma 281, legge 29 dicembre 2022, n. 197, come innalzato dall’art. 39, comma 1, Decreto Lavoro, per i periodi di competenza da luglio a dicembre 2023, è applicabile anche sulla quattordicesima mensilità solo laddove la retribuzione complessiva della mensilità di competenza – data dalla somma delle competenze del mese di riferimento e della quattordicesima mensilità – sia:
ATTENZIONE: laddove nel medesimo mese di competenza, la retribuzione spettante unitamente alla quattordicesima mensilità ecceda i limiti sopracitati, l’esonero sulla quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.
Di seguito alcune regole dei CCNL più comuni in tema di quattordicesima mensilità.
CCNL |
Elementi di computo |
Scadenza |
Paga base, contingenza, scatti, terzo elemento, quote provinciale, trattamenti integrativi aziendali |
30 giugno |
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Retribuzione tabellare |
30 giugno |
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Retribuzione di fatto |
1° luglio |
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Retribuzione tabellare escluso indennità integrativa mensili e EDR |
15 luglio |
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Lavoratori con 12 mesi di anzianità: 20%; Lavoratori dal 13° mese al 24° mese di anzianità: 45%; Lavoratori dal 25° al 36° mese di anzianità: 70%; Lavoratori dal 37° mese di anzianità: 100%. |
31 luglio |
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Retribuzione di fatto esclusi gli scatti di anzianità |
1° luglio |
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Retribuzione di fatto |
15 luglio |
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Retribuzione di fatto |
30 giugno |
|
Retribuzione di fatto |
15 luglio |
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