Porta la data dell’8 ottobre 2010 la circolare n. 52 a firma delle Entrate, con cui fanno il punto sugli adempimenti che gli uffici devono porre in essere nel momento in cui avviano accessi, ispezioni e verifiche verso contribuenti che di fronte alle somme accertate oppongono lo “scudo fiscale”.
Si ricorda che il Dl 78/2010 ha disposto un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di rimpatrio. Il pagamento di tale imposta produce effetti preclusivi, con riguardo agli accertamenti tributari e contributivi, ed estintivi delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali. Il contribuente che vuole opporre all’Amministrazione finanziaria gli effetti preclusivi ed estensivi di cui sopra, deve farlo all'inizio dell'attività di indagine cui è sottoposto o in ogni caso entro i 30 giorni successivi all’avvio delle azioni di accertamento.
In presenza di questa opposizione, l’ufficio che procede all’accertamento deve effettuare una serie di valutazioni e di adempimenti attenendosi a quanto disposto dall’Agenzia. Nello specifico, che:
- l’ufficio che procede al controllo acquisisca la dichiarazione riservata e riscontri l’autenticità chiedendo all’intermediario che l’ha ricevuta una copia di quella in suo possesso. Inoltre, l’ufficio deve risalire ad alcune informazioni essenziali quali la data di conferimento dell’incarico, la data e gli estremi del versamento dell’imposta straordinaria, la data e le modalità di presa in carico delle attività scudate indicate nella dichiarazione riservata;
- per convalidare gli effetti preclusivi ed estintivi, l’Agenzia accerti che le attività patrimoniali e finanziarie fossero detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2008 e che esse siano state rimpatriate in Italia o regolarizzate all’estero;
- l’ufficio richieda al contribuente tutte le informazioni che provano l’effettiva detenzione dell'attività all'estero. Si deve indicare per ciascuna attività finanziaria o patrimoniale qual era lo Stato estero che la deteneva alla data del 31 dicembre 2008 e in che modo essa fosse detenuta (conto corrente, affidamento a fiduciari nel caso di denaro, azioni o fondi di investimento);
- nel caso di gioielli o opere d’arte, e di investimenti di altra natura, l’ufficio chiede che sia specificata la tipologie.
Effettuati questi controlli, gli uffici sono chiamati anche ad appurare l’effettiva operatività degli elementi preclusivi ed estintivi opposti dal contribuente con riguardo agli imponibili o maggiori imponibili dei quali sia contestata l’omessa dichiarazione. Ad esempio, per acclarare la validità dell’emersione è necessario che non sussistessero, al momento della presentazione della dichiarazione riservata, attività di accertamento già notificate al contribuente. Ad essere “sollecitati” non saranno i soli contribuenti; anche gli intermediari incaricati verranno considerati interlocutori “privilegiati", cui potranno essere richieste date e documentazioni.
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