Un contributo fino a 500 euro destinato ai genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità e erogato mensilmente dall'INPS su domanda dell'interessato. E' quanto prevede la legge di Bilancio 2021 e il decreto attuativo firmato in questi giorni dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze che definisce i criteri e i requisiti di legge per usufruire del beneficio.
Il decreto interministeriale è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto interministeriale di cui in premessa attua le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 365 e 366, della legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 13 bis, comma 1, del D.L. n. 41/2021, convertito in L. n. 69/2021).
Superando l'iniziale limitazione alle sole madri disoccupate, il decreto Sostegni (art. 13 bis, comma 1) ha ampliato la platea dei beneficiari del contributo ai genitori (rectius ad uno dei genitori) disoccupati o monoreddito.
Il contributo mensile è corrisposto nella misura massima di 500 euro netti per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e spetta ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
A un decreto interministeriale (appena firmato) è affidata l'emanazione delle norme di dettaglio. Vediamo cosa prevede il decreto.
Il contributo in parola spetta ad uno dei genitori purchè sia:
N.B. Si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprietà della casa di abitazione.
Il genitore deve, poi, far parte di nuclei familiari monoparentali ossia di nuclei caratterizzati dalla presenza di uno solo dei genitori con uno o più figli con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% e a carico e quindi con reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro se ha un'età maggiore di 24 anni.
Il contributo mensile spetta per un importo massimo di 500 euro netti che non concorrono alla formazione del reddito ed è cumulabile con il reddito di cittadinanza.
Il beneficio è erogato dall'INPS su domanda del genitore ed è riconosciuto dal mese di gennaio, e per l'intera annualità, nella misura di:
La domanda di contributo deve essere presentata annualmente dal genitore per via telematica secondo i modelli predisposti dall'INPS e secondo le indicazioni contenute in una circolare di prossima pubblicazione.
Per ottenere il beneficio si deve essere in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023.
In caso di risorse insufficienti verrà data la priorità ai richiedenti con ISEE più basso e, a parità di reddito ISEE, sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.
Comporta la decadenza dal beneficio:
In tutti questi casi li genitore è tenuto a comunicare tempestivamente all'INPS il verificarsi della causa di decadenza.
Se da successivi controlli dovesse emergere il mancato possesso dei requisiti, l'INPS, oltre a revocare il beneficio, immediatamente provvede a richiedere la restituzione di quanto indebitamente percepito applicando le sanzioni previste per legge.
L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza.
Il genitore beneficiario è tenuto ad informare tempestivamente l'INPS anche in caso di temporaneo ricovero del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. A seguito della comunicazione, l'Istituto sospende l'erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.
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