Come di consueto, entro il prossimo 31 ottobre, i sostituti d’imposta ed i loro intermediari sono chiamati a predisporre ed a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello 770/2023 ovverosia il dichiarativo concernente le ritenute fiscali operate, versate ed i crediti riconosciuti ai sostituiti ed utilizzati in compensazione, che completa, unitamente alla Certificazione Unica, la c.d. dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Per il periodo d’imposta 2022, il modello 770/2023 e le sue specifiche tecniche sono state approvate dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 27 gennaio 2023, n. 25954.
Come anticipato in premessa, la dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti:
Il Modello 770/2023 deve essere presentato, entro l’ordinario termine del 31 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica:
Si rammenta che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre in via telematica.
ATTENZIONE: I due adempimenti sopra descritti devono intendersi parte di un’unica dichiarazione, vale a dire quella dei sostituti d’imposta. Ciò assunto risulta fondamentale, ai fini di una corretta predisposizione dei modelli, disporre opportuni controlli e quadrature, sia relativamente alle ritenute operate e versate sia in ordine ai crediti maturati/corrisposti e oggetto di compensazione.
L’intermediario abilitato incaricato alla trasmissione del modello 770/2023 deve provvedere a consegnare la copia della dichiarazione effettuata al sostituto d’imposta entro il termine di 30 giorni dal termine previsto per la presentazione del modello e dovrà conservare la documentazione, anche ai fini di eventuali controlli, sino al 31 dicembre 2028 (art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
Sono generalmente tenuti alla presentazione del modello 770/2023 tutti i soggetti che nel 2022 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte sui redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti di assicurazioni sulla vita, vincite ed altri proventi finanziari, utili e altri proventi equiparati, nonché tutti coloro che hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988.
Per l’individuazione delle corrette modalità di esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie, sarà necessario distinguere i casi in cui la predetta operazione determini o meno l’estinzione del sostituto d’imposta.
Nel caso di prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di un altro soggetto con estinzione del soggetto preesistente (fusioni per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività sottoforma di ditta individuale, cessione o conferimento d’azienda, ecc.), chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un’unica dichiarazione comprensiva dei periodi in cui il sostituto d’imposta precedente ed estinto ha operato.
Nel caso di operazioni straordinarie societarie o successioni avvenute nel corso nel 2022 o del 2023, prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2023, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri esponendo distintamente le situazioni riferibili ad esso ovvero a ciascuno dei soggetti estinti. Con riferimento a tali ultimi soggetti i dati da indicare sono quelli relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di effettiva cessazione dell’attività ovvero la data in cui si è verificato l’evento, ovviamente riferibili all’anno 2022. Si precisa che, comunque, il quadro SX deve essere “unico”, sicché deve riguardare sia i dati del dichiarante che quelli dei soggetti estinti.
Si rammenta che i quadri dei soggetti estinti dovranno essere identificati con il codice fiscale proprio del sostituto d’imposta cessato e dovrà essere compilata la casella “Eventi eccezionali” del frontespizio.
Nelle ipotesi di non prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto (casi di liquidazione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione andrà presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto, avendo cura di specificare, nel frontespizio del modello, al riquadro “dati relativi al sostituto” e nei quadri che compongono la dichiarazione, i dati del sostituto d’imposta estinto ed il suo codice fiscale. Il soggetto che presenta la dichiarazione (liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore) dovrà riportare i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio dedicato ai dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione.
Laddove, invece, l’operazione straordinaria non determini l’estinzione del sostituto, la dichiarazione dovrà essere compilata secondo le regole generali.
NOTA BENE: Nel caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del sostituto, nella compilazione dei quadri ST ed SV, dovranno essere opportunamente utilizzati i codici “K” e “L” al campo “note”. Nelle ipotesi di cessione di contratto ex art. 1406, Cod. Civile, ovvero nelle ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda, i tributi concernenti le rate residue dell’addizionale regionale all’IRPEF, del saldo o primo acconto IRPEF, delle addizionali regionali all’IRPEF, degli acconti a tassazione separata del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni prelevato dal sostituto d’imposta per effetto del passaggio del dipendente senza soluzione di continuità e senza estinzione del precedente sostituto d’imposta, dovranno essere identificati con il codice “N” al campo “note”.
Il frontespizio costituisce la prima sezione del modello 770.
Oltre ai dati concernenti i diritti in materia di privacy, il frontespizio contiene i quadri relativi al tipo di dichiarazione, ai dati anagrafici del sostituto d’imposta ed del rappresentante legale ovvero altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, alla redazione della dichiarazione, all’impegno alla presentazione telematica.
Quanto alla tipologia di dichiarazione, salvo i casi di primo invio, è possibile operare una delle seguenti scelte:
Si rammenta, altresì, che nel frontespizio della dichiarazione, al campo "Redazione della dichiarazione" dovranno essere compilate le due sezioni denominate “Quadri compilati e ritenute operate” e “Gestione separata” con specifica della tipologia di invio e ipotesi di casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX.
Quanto alla "Tipologia di invio", dovrà essere inserito il codice:
Nel caso in cui il predetto quadro sia compilato con tale ultima opzione, bisognerà barrare, all’apposita sezione, i quadri concernenti la dichiarazione da trasmettere ed inserire alla sezione “Gestione separata” il codice fiscale del/dei soggetto/i incaricato/i che invia/inviano l’altra parte della dichiarazione (o in alternativa barrare la casella “Sostituto” se la trasmissione dell’ulteriore parte avviene “direttamente” da parte del sostituto), barrando la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato.
Il modello 770/2023 potrà essere trasmesso in un massimo di tre flussi che potranno ricomprendere, complessivamente, le cinque categorie di ritenute individuate.
In particolare, nel caso di invio separato, il flusso “locazioni” sarà vincolato al flusso “autonomo”. Non potrà, a titolo esemplificativo, essere inviato un flusso dipendenti e locazioni ed un flusso distinto “autonomo”, né un flusso dipendenti e autonomo ed un flusso distinto “locazioni”.
L’invio concernente “altre ritenute” dovrà invece essere agganciato ad uno dei tre flussi principali dipendente, autonomo e capitale.
In tal caso, eventuali crediti derivanti assumeranno il codice tributo del flusso principale:
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, eventuali crediti derivanti dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta di importo superiore ad euro 5.000 annui, per poter essere compensati orizzontalmente (su debiti differenti da quelli dei sostituti d’imposta, es. IVA, IRAP, INPS, etc.) dovranno essere assoggettati al c.d. visto di conformità.
“Gestione separata” Sostituto d’imposta che ha effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente ed autonomo e decide di aderire alla Gestione separata. |
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Caso a) “Doppio” intermediario |
Invio 1 |
All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” ed essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”. Nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella “Autonomo”. |
Invio 2 |
Il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo dovrà essere trasmesso barrando la casella “Autonomo” all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate”. Nella stessa sezione deve essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”. Nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro dipendente barrando la casella “Dipendente”. |
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Caso b) “Doppio” invio senza intermediario |
Invio 1 |
All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Autonomo”. |
Invio 2 |
All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella “Autonomo” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Dipendente”. |
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Caso c) Intermediario solo su redditi di lavoro autonomo |
Invio 1 |
All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella “Autonomo”. |
Invio 2 |
All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella “Autonomo” e dovrà essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”; nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Dipendente”. |
NOTA BENE: Laddove il sostituto non possa allegare i prospetti ST, SV o SX del modello 770, dovrà essere compilato il campo "Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX", con i codici:
In tal ultimo caso, l’invio del modello 770 potrebbe, infatti, essere comunque necessario per la gestione di eccedenze/crediti al quadro SX.
La struttura dei quadri ST ed SV è, praticamente, immutata. Il quadro ST si compone, infatti, delle seguenti quattro sezioni:
Quanto alle ritenute da lavoro dipendente del quadro ST erario, dovranno essere indicati il periodo di riferimento nel quale è avvenuta la trattenuta, l’importo trattenuto, gli eventuali crediti utilizzati a scomputo, l’importo versato con l’eventuale specifica di interessi in caso di ravvedimento, le annotazioni, il codice tributo e la data di versamento.
NOTA BENE: Devono essere riportati nei quadri ST ed SV anche:
Si rammenta che l’esposizione dei dati nella prima e seconda sezione deve essere effettuata in forma aggregata. Pertanto, vanno esposti in unico rigo, e solo nelle suddette sezioni, in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la sezione II, al Codice regione.
Ciò sempreché non vi siano diverse codifiche al campo “Note” del quadro ST. In tal caso andranno compilati, comunque, più righi.
Rispetto all’anno precedente, si noti che al campo "Note":
Per quanto concerne la gestione dei versamenti sospesi a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, anche quest’anno troveremo i punti “15” e “16”.
Nel punto “15” sarà necessario indicare il codice numerico previsto dalle istruzioni volto ad identificare la norma che ha disposto la sospensione dei versamenti, mentre al punto “16” andrà indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023, in virtù della disposizione normativa individuata al precedente punto 15.
Sul punto si evidenzia che, per i tributi oggetto della predetta sospensione di versamento del quadro ST (sia sezione erario che regioni) sarà necessario compilare esclusivamente:
ATTENZIONE: Per la gestione della sospensione dei versamenti derivanti dalle disposizioni emergenziali correlate alla pandemia da Covid-19, non dovendosi compilare il Periodo di riferimento dei versamenti effettuati sarà necessario compilare tante righe quante sono gli effettivi codici di sospensione, raggruppando eventuali versamenti residui, già precedentemente esposti sul modello 770/2022, sulla base del singolo codice indicato al campo “15”. In presenza dei codici Covid-19 non valgono le regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati nella prima e seconda sezione del quadro ST/SV e devono essere compilati più righe per indicare ogni singolo codice.
Relativamente al quadro SV si evidenzia che, nonostante il versamento dell’addizionale comunale sul modello di pagamento F24 debba avvenire per singolo comune di riferimento, con compilazione di tante righe quanti sono i Comuni interessati al versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF, l’esposizione dei dati sul modello 770 deve avvenire in forma aggregata a seconda della data di versamento. Pertanto, tutte le addizionali comunali versate alla medesima data dovranno comporre un unico rigo del modello dichiarativo, ancorché riferibile a diversi comuni.
Nel quadro SX dovranno essere riportati i dati riepilogativi dei crediti derivanti dalla precedente dichiarazione ed i dati concernenti i crediti sorti nel periodo d’imposta 2022 ed il loro utilizzo in compensazione mediante il modello F24.
Si rammenta che l’ammontare dei predetti crediti deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, sicché l’utilizzo dei predetti crediti in compensazione deve essere esposto al netto degli eventuali riversamenti.
Rispetto al Modello 770/2022, il dichiarativo dell’anno 2023 non presenta modifiche di rilievo, sicché resta invariata la struttura complessiva, secondo cui:
Specificatamente nel rigo SX1, alla:
Specificatamente nel rigo SX2, alla:
Specificatamente nel rigo SX4, alla:
Nel caso in cui venga compilata la colonna 5, rigo SX4, bisognerà ripartire il credito nelle successive colonne 2 dei righi SX32, SX33 ed SX34, al fine di comunicare all’Amministrazione finanziaria la natura dell’eccedenza e determinare il codice tributo da utilizzare a credito nel modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello concernente la dichiarazione in trattazione.
Infine, al rigo SX49, riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2022 l’erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, sarà necessario indicare nella:
QUADRO NORMATIVO Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 25954 del 27 gennaio 2023 |
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