Parte la procedura di presentazione della domanda per l'iscrizione all'Elenco dei Commissari Liquidatori, Commissari Governativi e Liquidatori di Enti Cooperativi per gli incarichi nelle procedure sanzionatorie e di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.
Ci si iscrive direttamente on line, in forma totalmente digitale, attraverso la piattaforma ad hoc: “Elenco Commissari Liquidatori” (https://commissariliquidatori.mise.gov.it/).
Le indicazioni sono contenute nella circolare MiSE prot. n. X del 4 aprile 2018.
È disponibile un manuale utente - Guida alla presentazione delle domande per l'iscrizione all'Elenco dei Commissari Liquidatori - accessibile dal menù del portale.
I professionisti interessati - iscritti agli Albi degli avvocati e dei dottori commercialisti - possono registrare la propria candidatura compilando un semplice modulo on-line. Grazie a questa semplificazione anche i tempi per la verifica delle dichiarazioni e per altre procedure interne all'Amministrazione saranno notevolmente ridotti.
Il sistema richiede una preventiva iscrizione e autenticazione, la disponibilità di un account Pec valido intestato al medesimo professionista e l'uso della firma digitale.
E' istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico con l'obiettivo di esplicitare i requisiti professionali che devono possedere i professionisti che intendano a svolgere, su mandato del Ministero, incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi, ai sensi degli artt. 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma, e 2545-octiesdecies del Codice Civile.
La domanda di accesso deve essere corredata di curriculum e documentazione inerente i requisiti di cui all'art. 9, comma 2, della legge 400/1975.
Sono ammessi coloro che rivestono o abbiano in passato rivestito la carica di commissario liquidatore, governativo, giudiziale e curatore fallimentare di cooperative ed anche i professionisti segnalati dalle associazioni nazionali di rappresentanza.
Il professionista dovrà procedere con l’aggiornamento annuale o quando intervengono variazioni dei dati oggetto di autocertificazione.
Le operazioni verbalizzate volte all’individuazione dei professionisti cui affidare un incarico avvengono, di norma, tramite processo di estrazione informatico dalla banca dati, utilizzando alcuni parametri, tenendo conto del criterio della massima efficienza e della rotazione. Tuttavia, in casi particolari si deroga procedendo alla individuazione diretta.
Di regola, saranno disposte nomine di professionisti iscritti nella banca dati, ferma la facoltà dell’amministrazione, in casi specifici, di orientarsi diversamente, in maniera motivata, ai fini del miglior perseguimento dell’interesse pubblico cui le nomine sono preordinate. Correlativamente, l’iscrizione del professionista nella banca dati non determina alcun obbligo dell’amministrazione alla attribuzione di incarichi.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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