Al via i conguagli di fine anno, le regole per l’anno d’imposta 2022

Pubblicato il 22 dicembre 2022

Come di consueto entro il prossimo 28 febbraio i sostituti d’imposta dovranno procedere ad effettuare il conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati corrisposti ai percipienti nell’anno d’imposta 2022 e l’effettiva imposta dovuta sull’ammontare degli emolumenti stessi, tenendo conto, sia degli oneri deducibili e delle detrazioni spettanti, sia delle nuove misure varate dal Governo nel predetto anno d’imposta al fine di fronteggiare il c.d. Caro bollette. Per il predetto anno fiscale, oltre alla revisione delle aliquote IRPEF operata dalla legge di Bilancio 2022, sarà necessario prestare particolare attenzione – tra l’altro – alle soglie di esenzione per la corresponsione del c.d. Bonus carburante di cui all’art. 2, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e dei c.d. fringe benefit, aumentata sino a 3.000 euro dal Decreto Aiuti Quater.

Brevemente, è possibile affermare che il conguaglio di fine anno si sostanzia in un’operazione matematica che evidenzia la differenza tra l’imposta netta dovuta sui redditi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta dal sostituito e quanto già trattenuto nel corso del rapporto di lavoro nei vari periodi di paga, così potendo, il risultato, essere a debito o a credito del contribuente a seconda, rispettivamente, che le somme trattenute mensilmente siano state inferiori o superiori.

Sarà allora necessario che i sostituti ripercorrano sia le modifiche legislative accusate o incidenti nel corso del periodo d’imposta 2022 sia gli eventi che hanno caratterizzato il singolo rapporto di lavoro.

Somme oggetto del conguaglio

Ai sensi dell’art. 23, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli enti, le società, le associazioni, le persone fisiche esercenti arti e professioni, le imprese commerciali, i condomini, i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori che corrispondono somme e valori classificabili tra i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’anno di corresponsione di tali somme, il c.d. conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme ed i valori corrisposti in ciascun periodo di paga, compreso quanto eventualmente erogato entro il 12 gennaio dell’anno successivo – laddove avente riferimento al periodo d’imposta precedente, secondo il principio di cassa allargato -, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti nel corso dell’anno. Si rammenta che la data del 28 febbraio prevista dalla norma riguarda esclusivamente gli aspetti finanziari del risultato delle predette operazioni, fermo restando che le somme dovranno essere riferibili al citato periodo d’imposta tenuto conto del principio di cassa sopra richiamato.

ATTENZIONE: Nel caso in cui con il sostituto d’imposta siano intercorsi più rapporti di lavoro con lo stesso percettore nel medesimo periodo d’imposta, si dovrà tenere conto delle somme e dei valori complessivamente erogati dall’azienda, ancorché riferibili a più periodi dell’anno fiscale. Parimenti, il predetto importo complessivo sarà oggetto di una sola Certificazione Unica.

Si evidenzia, altresì, che il sostituto d’imposta potrà, ove portato a conoscenza da parte del sostituito ovvero nelle ipotesi di operazioni societarie, effettuare il conguaglio fiscale di fine anno anche con riferimento a redditi eventualmente erogati da altri soggetti (in tal caso avrà cura di evidenziare in Certificazione Unica quanto erogato e trattenuto dall’ulteriore sostituto).

Ove dalle operazioni di conguaglio dovesse scaturire un debito incapiente rispetto alla retribuzione erogata, il sostituito dovrà provvedere a dichiarare per iscritto al sostituto la volontà di versare a quest'ultimo l'importo ancora dovuto ovvero autorizzarlo ad effettuare il prelievo residuo dalle retribuzioni riferibili ai periodi di paga successivi.

In tal caso, il sostituto provvederà a trattenere le somme di conguaglio residue nei mesi successivi al periodo di competenza dicembre unitamente all'interesse dello 0,5% mensile previsto dal comma 3, art. 23, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le operazioni di conguaglio – Nuove aliquote IRPEF

Sommato il totale delle somme ed i valori corrisposti, il sostituto d’imposta dovrà determinare l’imposta lorda annua dovuta applicando le aliquote progressive sul reddito delle persone fisiche secondo i nuovi scaglioni previsti dall’art. 11, TUIR, come modificati dalla legge di Bilancio 2022.

In particolare, il novellato articolo 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha previsto la modifica degli scaglioni IRPEF, confermando integralmente il primo scaglione (23% fino a 15.000 euro), riducendo le successive due aliquote dal 27% al 25% e dal 38% al 35%, rettificandone, solo per il secondo, le soglie di accesso che vanno applicate da 28.000 a 50.000, ed eliminando lo scaglione del 41% assoggettando tutti i redditi superiori a 50.000 all’aliquota massima del 43%.

Aliquote IRPEF dal 01/01/2022

 

Fino a 15.000 euro

23%

 

Da 15.000,01 a euro 28.000

25%

 

Da 28.000,01 a euro 50.000

35%

 

Oltre 50.000 euro

43%

 
 

Le operazioni di conguaglio – Le detrazioni di lavoro dipendente

La legge di Bilancio 2022, ha, altresì, rideterminato le c.d. detrazioni di lavoro dipendente, di cui all’art. 13, TUIR, come segue:

Redditi

Detrazioni lavoro dipendente 2022

Reddito complessivo fino a 15.000 euro

1880 euro.

La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.

Reddito complessivo tra 15.001 e 28.000 euro

1910 + 1190 x ((28.000 – reddito) / 13.000)

Reddito complessivo tra 28.001 e 50.000 euro

1910 x ((50.000 – reddito) / 22.000

Reddito complessivo superiore a 50.001

Nessuna detrazione

Si noti, infine, che il comma 1.1, dell’art. 13 del TUIR, prevede un’ulteriore detrazione di euro 65,00 se il reddito complessivo è superiore ad euro 25.000 ma non ad euro 35.000, la cui applicazione – in presenza dei requisiti reddituali anzidetti – non deve essere eventualmente ragguagliata al periodo di lavoro nell’anno, così come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E.

Le operazioni di conguaglio – modifiche al TIR

Il comma 3, art. 1, della legge di Bilancio 2022, riscrive le regole sul bonus 100 euro, abbattendo la soglia del limite reddituale di spettanza da 28.000 euro a 15.000 euro.

Il trattamento integrativo (TIR) potrà essere riconosciuto anche ai percettori dei redditi in trattazione superiori a 15.000 euro ma non a 28.000, a condizione che la somma delle detrazioni di seguito elencate, sia di ammontare superiore all’imposta lorda:

Pertanto, laddove la somma delle detrazioni spettanti sopraelencate sia di importo superiore all’Irpef lorda calcolata sul reddito complessivo sarà riconosciuto al contribuente il trattamento integrativo per un ammontare non superiore ad euro 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma lorda delle suddette detrazioni e l’imposta lorda.

NOTA BENE: Si rammenta che, come precisato anche nella Circolare n. 29/E del 2020, il trattamento integrativo va riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti. Resta ferma la possibilità per il sostituito di comunicare la non applicazione del TIR.

Le operazioni di conguaglio – modifiche sui familiari a carico

L’istituzione dell’Assegno Unico e Universale,a partire dal 1° marzo 2022, ha modificato radicalmente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia con l’effetto che, sempre dal 1° marzo 2022:

NOTA BENE: Dal 1° marzo 2022, le disposizioni di cui all’art. 12 del TUIR si applicano esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato art. 12 sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.

Al riguardo si evidenzia che l’AUU spetta sia per ogni figlio minorenne a carico (già a decorrere dal settimo mese di gravidanza) sia per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età sempreché frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, anche universitario, svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito inferiore a 8.000 euro annui, sia disoccupato ed in cerca di lavoro, svolga il servizio civile. Da ciò ne consegue che laddove il figlio abbia un’età compresa tra i 18 ed i 21 anni e che lo stesso non svolga nessuna delle attività sopra menzionate, non spetteranno e non potranno essere riconosciute né le detrazioni d’imposta per figli a carico né l’AUU.

Ai fini del conguaglio di fine anno, atteso che le nuove disposizioni in materia di assegni familiari decorrono dal 1° marzo 2022, per i mesi di gennaio e febbraio restano in vigore le misure già esistenti in materia di detrazioni per carichi di famiglia e di detrazioni per famiglie numerose, con onere in capo al sostituto – comunque – di determinarle sulla base del reddito complessivo riferito al periodo d’imposta.

ATTENZIONE: Dalla bozza della Certificazione Unica 2023, recentemente resa nota dall’Agenzia delle Entrate, si apprende la modifica della sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”. In particolare, nella consueta tabella di indicazione dei familiari, vengono aggiunte due nuove colonne ove indicare i mesi di detrazione per figli a carico, la prima relativa al periodo gennaio/febbraio, la seconda relativa ai periodi successivi al mese di marzo 2022 se il figlio ha un’età superiore a 21 anni.

Novità 2022 – I fringe benefit

Dapprima l’art. 12, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, aveva innalzato la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei c.d. fringe benefit di cui all’art. 51, comma 3, TUIR, all’importo di 600 euro; poi il decreto Aiuti-quater ha definitivamente posto l’asticella alla soglia di 3.000 euro.

Questa misura, che appare essere una delle più rilevanti di questo fine anno, determina – limitatamente al periodo d’imposta 2022 ed in deroga all’ordinaria quota di 258,23 euro – la non concorrenza alla formazione del reddito del valore dei beni e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, entro il predetto limite di 3.000 euro.

ATTENZIONE: Come previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, risultino superiori al predetto limite di 3.000 euro per l’anno d’imposta 2022, il datore di lavoro dovrà assoggettare ad imposizione fiscale e contributiva l’intero valore corrisposto, ivi inclusa – dunque – anche la quota di valore inferiore al predetto limite di 3.000 euro.

Ai fini del conguaglio, il sostituto d’imposta dovrà considerare l’intero ammontare delle erogazioni concesse, anche laddove già corrisposte in corso d’anno e non assoggettate ad imposizione fiscale e contributiva.

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, oltre al caso sopracitato del rimborso del pagamento delle utenze domestiche, gli eventuali benefit riconosciuti sotto forma di voucher, siano essi buoni spesa, buoni acquisto o buoni benzina, il valore delle auto assegnate in uso promiscuo, interessi su prestiti e mutui a tassi agevolati, regalie, fabbricati concessi ad uso abitativo, altri beni ad uso promiscuo.

NOTA BENE: Per quanto concerne i profili contributivi correlati all’innalzamento della soglia di esenzione prevista dall’art. 51, comma 3, TUIR, il direttore generale vicario dell’INPS, intervenuto alla webtv dei Consulenti del Lavoro, ha precisato che la regolarizzazione dei flussi contributivi – laddove vi sia necessità di recuperare contribuzione riferibile a fringe benefit calcolati sui limiti ordinari – avverrà mediante una regolarizzazione Vig d’ufficio previa comunicazione – con dichiarazione di responsabilità -  da parte del datore di lavoro, anche per il tramite dell’intermediario delegato, dell’importo effettivamente corrisposto a titolo di fringe benefit. Maggiori dettagli sulla proceduta verranno affrontati in un prossimo messaggio dell’Istituto previdenziale.

Novità 2022 – Il bonus carburante

Per quanto concerne il Bonus carburante, specificatamente previsto dall’art. 2, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si tratta di una ulteriore misura, diversa rispetto a quella trattata nel paragrafo immediatamente precedente, sicché le due discipline in commento fissano due limiti distinti, il cui superamento, per ciascun valore, determinerà l’assoggettamento a tassazione ordinaria.

Si rammenta che il predetto bonus può essere erogato esclusivamente dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti mediante buoni benzina o altri titoli analoghi, fino all’importo massimo di 200,00 euro che saranno esclusi da imposizione fiscale e contributiva. Altresì si evidenzia che la misura è concedibile ai soli lavoratori dipendenti, essendo esclusi i possessori di redditi assimilati a lavoro dipendente, e può essere corrisposta anche ad personam.

NOTA BENE: Stando alla bozza della Certificazione Unica 2023, le somme relative al bonus carburante andranno indicate al punto 475 del modello. Diversamente i valori di beni ceduti e servizi prestati rientranti nelle disposizioni di cui all’art. 51, comma 3, TUIR, c.d. fringe benefit, aventi soglia di esenzione, per l’anno 2022, pari a 3.000 euro, andranno indicati al punto 474.

 

QUADRO NORMATIVO

Agenzia delle Entrate – Circolare 18 febbraio 2022, n. 4

Agenzia delle Entrate – Circolare 14 luglio 2022, n. 27

Agenzia delle Entrate – Circolare 4 novembre 2022, n. 35

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