Al via gli avvisi di accertamento esecutivi. Pronti i codici per la riscossione di sanzioni e interessi
Pubblicato il 28 settembre 2011
In vista della partenza, il prossimo 1° ottobre, della nuova procedura di riscossione nell’atto di accertamento, così come disposto dall’articolo 29 del decreto legge n. 78/2010 (avvisi di accertamento esecutivi), l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.
95/E/2011, ha istituito i codici tributo necessari per i versamenti dei singoli tributi e i relativi interessi dovuti per la fase contenziosa e per gli adempimenti diversi da quelli connessi agli istituti definitori.
Si legge nel documento di prassi del 27 settembre che per consentire il versamento, mediante il modello F24, degli importi dovuti nella fase di contenzioso e per adempimenti diversi da quelli connessi agli istituti definitori, sulla base degli avvisi di accertamento emessi dall’agenzia delle Entrate dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta 2007 e successivi, con riferimento alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, all’Iva e all’Irap, vengono istituiti i codici tributo dal 9930 al 9945.
Tali codici devono essere iscritti nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, esclusivamente in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. I campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “Anno di riferimento” vanno compilati tenendo conto delle informazioni riportate nell’avviso di accertamento. Se il versamento si riferisce all’Irap e alle addizionali comunali e regionali, le indicazioni da riportare al campo “rateazione/regione/prov./mese di riferimento” (nello specifico i codici T0 e T1) si possono desumere da apposite tabelle disponibili sul sito web dell’agenzia delle Entrate.