Al minore “comunque affidato” va accordato il permesso di soggiorno

Pubblicato il 04 agosto 2010
Anche una situazione transitoria di affidamento, quale quella realizzata ex articolo 403 Codice civile, tramite il collocamento “in luogo sicuro” presso “alcuni parenti", essendo anch’essa finalizzata ad assicurare la cura del minore, seppure temporaneamente, è idonea ad assicurare la ratio sottesa all’articolo 32, comma 1, del Decreto legislativo n. 286 del 1998, che è quella di accordare il permesso di soggiorno allorché il minore, ormai divenuto maggiorenne, possa dimostrare di essere stato affidato alle cure di una persona che, in modo legittimo, mediante il mantenimento e l’educazione, l’abbia inserito nella realtà sociale e civile italiana. 

Infatti, come anche ricordato dalla prevalente giurisprudenza, l'utilizzo dell'avverbio “comunque” da parte del comma 1 dell’articolo 32 citato non può aver altro significato se non quello di intendere l’affidamento in senso ampio, sia con riguardo all’affidamento effettuato in favore di una famiglia o di una persona singola sia con riguardo a quello a favore di una comunità. 

Sulla base di tale assunto il Tribunale amministrativo del Piemonte, con sentenza n. 2408/2010, ha accolto il ricorso avanzato da un uomo di nazionalità marocchina, presente sul territorio italiano già dal 2002, quando era minorenne, avverso il provvedimento con cui il Questore di Torino aveva rigettato la sua richiesta di permesso di soggiorno per il fatto che erano “assenti la delibera di affidamento del Giudice Tutelare e il provvedimento di non luogo a procedere al rimpatrio emesso dal Comitato Minori Stranieri e che l’istante non risulta aver seguito alcun progetto di integrazione sociale e civile”.
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