Al giudice ordinario l’ultima parola sulla cartella di pagamento emessa dall’Inps
Pubblicato il 20 marzo 2010
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con l’ordinanza n.
6539 depositata in data 18 marzo, hanno ribadito il principio secondo cui appartiene al giudice ordinario la causa riguardante la cartella esattoriale notificata da Equitalia e che riguarda il mancato pagamento dei contributi Inps. Cercando di risolvere una questione ancora confusa, i giudici Supremi hanno chiarito che la cartella di pagamento emessa dall’Inps per contributi previdenziali e in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale non ha natura autonoma. Pertanto, la cartella va impugnata davanti al giudice competente (cioè il giudice del lavoro) e non davanti al giudice tributario. Infatti, si conclude nell’ordinanza che la scelta per individuare il giudice dell’impugnativa è imposta dalla natura dell’obbligazione dedotta in giudizio.