Al Fisco l’onere di provare la violazione della normativa sul transfer pricing
Pubblicato il 16 maggio 2011
La controversia riguardante la corretta applicazione dei prezzi di trasferimento da parte di una società operante nell’ambito di un gruppo che commercializza veicoli, è l’oggetto della pronuncia n.
134/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia.
L’ufficio del Fisco aveva fatto notare che durante i controlli effettuati era emersa la mancata corrispondenza dei prezzi di trasferimento dei beni commercializzati con i prezzi di mercato, con il rischio che la società appartenente al gruppo avesse potuto applicare prezzi inferiori al valore normale dei beni ceduti per sottrarli alla tassazione in Italia a favore di tassazioni estere più favorevoli.
I giudici provinciali hanno ravvisato che gli sconti applicati in funzione dei volumi delle transazioni e del livello di commercializzazione dei prodotti risultavano perfettamente in linea con i prezzi di mercato. Inoltre, la società, per poter essere accusata di manovre elusive nell’applicazione dei prezzi di trasferimento, doveva essere giustamente incolpata dal Fisco. Infatti, spetta sempre all’Amministrazione finanziaria dimostrare la mancata corrispondenza dei prezzi applicati nelle transazioni infragruppo con quelli applicati sul mercato per transazioni simili. Al contrario, al contribuente spetta l’onere di provare la correttezza dei prezzi applicati solo dopo che il Fisco abbia evidenziato il mancato rispetto del principio del valore normale.