Al demansionamento non sempre segue il risarcimento
Pubblicato il 22 luglio 2013
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.
14214, del 5 giugno 2013, respinge il ricorso presentato da un lavoratore che chiedeva il risarcimento automatico per danno da demansionamento.
I giudici precisano che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.
Non si ritiene infatti sufficiente che il lavoratore adduca quale motivazione del ricorso la sola sottrazione delle proprie mansioni, ma è necessario che venga allegata – oltre al demansionamento – anche la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale, evidenziando "
l'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, sia nelle sue scelte di vita che nell'espressione e realizzazione della propria personalità nel mondo esterno".