Al contribuente la prova per la disapplicazione della norma antielusiva

Pubblicato il 30 agosto 2010

La disciplina della indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con Paesi black list, nata come norma antielusiva ed espressamente prevista dall’articolo 110, commi da 10 a 12bis del Tuir, ha richiamato negli ultimi tempi un certo interesse da parte degli operatori che svolgono scambi con l’estero a seguito di alcune recenti pronunce della giurisprudenza di merito, da cui si desumono chiarimenti interpretativi. In particolare, l’aspetto che desta interesse è la possibilità per gli operatori di disapplicare le disposizioni antielusive al verificarsi di alcune specifiche circostanze esimenti previste dallo stesso comma 11 della citata norma.

Nello specifico, sono due le circostanze che possono spingere i contribuenti a disapplicare le disposizioni antielusive e a dedurre i costi delle operazioni svolte con i cosiddetti Paesi black list. Il contribuente può, infatti, non applicare la disciplina antielusiva se riesce a dimostrare che l’impresa svolge, in via prevalente, un’attività commerciale effettiva nel mercato di insediamento oppure che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. È compito, invece, degli uffici finanziari di procedere, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, con una notifica all’interessato di un apposito avviso con il quale viene concesso allo stesso di fornire le prove necessarie per non far scattare l’accertamento.

La prova da parte del contribuente, tuttavia, non è necessaria qualora il soggetto interessato richieda preventivamente il parere dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura e al trattamento tributario dell'operazione che intende porre in essere attraverso l'istituto dell'interpello di cui all'art. 21 della Legge n. 413/91, dimostrando, con idonea documentazione, la convenienza ad approvvigionarsi presso un fornitore residente in un Paese black list.

Ai fini della deducibilità dei costi in esame, lo stesso comma 11 dell’articolo 110 del Tuir, prevede oltre alla prova della sussistenza delle circostanze esimenti, anche la separata indicazione nel modello di dichiarazione UNICO degli stessi. L’omessa indicazione dei costi in esame nella dichiarazione dei redditi, anche se in presenza della prova della sussistenza delle circostanze esimenti, non determina l’indeducibilità dei costi, ma è comunque punita con l’applicazione di una sanzione pari al 10% dei costi non indicati in dichiarazione, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro.

Con l’entrata in vigore della manovra estiva, a seguito della pubblicazione in “GU” della legge 112/2010, sono state introdotte molte novità in materia di accertamento che riguardano anche il cosiddetto “consolidato fiscale”. Le novità entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2011, ma riguarderanno tutti i periodi d’imposta per cui risultano ancora pendenti i termini di decadenza dell’accertamento.

Tra le novità più significative quelle che riguardano la regola della compensazione delle perdite nel consolidato:

- il maggior reddito complessivo accertato può essere imputato, fino a concorrenza, alle perdite non utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi;

- la consolidante deve presentare istanza all’ufficio che ha notificato l’atto e questo deve rispondere entro 60 giorni;

- l’istanza deve essere presentata entro i termini necessari per presentare ricorso.

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