Al singolo condomino, che assume di aver adempiuto nelle mani dell’appaltatore terzo creditore il pagamento dell’intero prezzo per i lavori sulle parti comuni dell’edificio, non può accordarsi alcun diritto di regresso, né per l’intera somma dovuta dal condominio, né nei confronti degli altri condomini (sia pur limitatamente alle quote millesimali).
Un obbligo restitutorio del condominio nei confronti dei condomini che abbiano anticipato il pagamento a terzi creditori, può sorgere semmai ove lo stesso condominio abbia approvato una deliberazione assembleare istitutiva di un fondo cassa finalizzato a sopperire alla morosità di alcuni partecipanti ed a scongiurare l’aggressione in executivis da parte del creditore in danno alle parti comuni dell’edificio.
Al condomino, infine, che abbia versato al terzo creditore anche la parte dovuta dai restanti condomini allo scopo di ottenere da costoro quanto corrisposto, non può nemmeno consentirsi di avvalersi della surrogazione reale, giacché essa ha luogo a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse ad essere soddisfatto.
Al più, il pagamento da parte del condominio delle quote di corrispettivo d’appalto dei lavori di riparazione delle parti comuni dovute dai restanti condomini, poteva legittimare lo stesso ad agire, sempre nei confronti degli altri singoli partecipanti, per ottenere l’indennizzo da ingiusto arricchimento, stante il vantaggio economico ricevuto dagli altri condomini.
E’ quanto si legge nell’ordinanza n. 20073 dell’11 agosto 2017, con cui la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha respinto la domanda di un condomino, volta ad ottenere la restituzione, da parte del condominio, della somma da lui pagata quale condebitore solidale ad un terzo creditore del medesimo condominio, per l’esecuzione di lavori su parti comuni dell’edificio.
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