Aiuti per imprese e cooperative sociali ed Onlus

Pubblicato il 26 settembre 2015

E' stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 224 del 26-9-2015, il decreto 3 luglio 2015 del ministero dello Sviluppo Economico contenente le agevolazioni per imprese e cooperative sociali, con il fine di promuovere la diffusione ed il rafforzamento dell'economia sociale, attraverso un regime di aiuto diretto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale.

Imprese ammesse e requisiti

Le imprese coinvolte sono:

- imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, costituite in forma di società;

- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, anche non aventi qualifica di imprese sociali, e relativi consorzi;

- società cooperative aventi qualifica di Onlus.

Tra i requisiti richiesti, sussiste quello di avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice in ordine alla capacità economico-finanziaria dell'impresa richiedente, in termini di capacità di restituzione del finanziamento, e alla validità del programma di investimenti, in termini di impatto socio-ambientale dello stesso.

Inoltre occorre disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto.

Programmi ammissibili

Per beneficiare delle agevolazioni, devono essere attuati programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese:
a) compatibili con le rispettive finalità statutarie;
b) organici e funzionali all’attività esercitata;
c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
d) che presentino spese ammissibili, al netto dell’IVA,  non inferiori a euro 200.000,00 e non superiori a  euro 10.000.000,00,  fermo  restando il  rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti de minimis.

Agevolazioni

A fronte della realizzazione dei programmi di investimento, le imprese riceveranno agevolazioni nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, aventi le seguenti caratteristiche:

tasso d’interesse del finanziamento agevolato pari almeno allo 0,50 per cento annuo;

durata del finanziamento non superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;

finanziamento agevolato assistito da idonea garanzia;

rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Con successivo provvedimento saranno definite la data di apertura dei termini e le modalità di presentazione della domanda di agevolazione.

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