Aiuti di stato “anticrisi” alle imprese italiane fino al 31 dicembre 2010

Pubblicato il 28 luglio 2010

La Commissione europea, con la Comunicazione 2009/C 83/01, dal titolo "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato destinati a favorire l'accesso al finanziamento nel contesto della crisi economica e finanziaria attuale", ha concesso ai 27 Stati membri dell'Unione la possibilità di adottare aiuti di Stato temporanei per contrastare la fase di crisi.

Secondo la Commissione Ue “Accedere ai finanziamenti in misura sufficiente e a costi accettabili è una condizione indispensabile per l’investimento, la crescita e la creazione di posti di lavoro nel settore privato”. La stessa Commissione ammette anche che “benché gli aiuti di Stato non siano una cura miracolosa contro le attuali difficoltà, un sostegno pubblico ben mirato alle imprese potrebbe rappresentare un utile elemento di uno sforzo globale volto tanto a sbloccare i prestiti alle imprese quanto ad incoraggiare il mantenimento degli investimenti in un futuro basato su basse emissioni di carbonio”.

Da qui, la volontà di dettare misure supplementari temporanee, in deroga alla normativa sugli aiuti di Stato, con un limite di tempo ben preciso: le suddette misure, infatti, sono applicabili fino al 31 dicembre 2010, a favore delle imprese che dimostrino uno stato di difficoltà conseguente alla crisi e successivo al 1° luglio 2008.

L’attuazione in Italia della Comunicazione 2009/83/01 è avvenuta con la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” del 9 giugno 2009 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, adottato su proposta del ministro delle Politiche europee, d'intesa con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il DCPM notificato a Bruxelles, per avere l’autorizzazione da parte della Ce, conferma che possono considerarsi agevolati tutti gli aiuti conformi alla normativa comunitaria e alle decisioni della Ce, senza che vengano notificati di volta in volta alla Commissione. È necessario, però, che gli aiuti concessi vengano monitorati a posteriori, attraverso una comunicazione periodica alla Commissione Ue di tutti gli elementi che dimostrino la necessità di continuare a usufruire dell’agevolazione oltre il 31 dicembre 2009 e per il 2010.

Secondo quanto disciplinato dal legislatore italiano, gli aiuti in questione si sostanziano in: aiuti “di importo limitato”; aiuti sotto forma di garanzie; aiuti sotto forma di prestito agevolato; aiuti di Stato a favore degli investimenti in capitale di rischio di piccole e medie imprese.

A seguito della decisione della Commissione Ue (Comunicazione 2009/C 261/02) di concedere aiuti di importo limitato anche al settore della produzione agricola primaria, è stato varato anche nel nostro Paese un successivo decreto, in data 13 maggio 2010, pubblicato nella G.U. n.157 dell’8 luglio 2010, sulla base del quale sono state inserite nel regime degli aiuti anche le imprese del settore agricolo italiane.

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