Aiuti-bis convertito in legge. Superbonus con responsabilità in solido limitata

Pubblicato il 22 settembre 2022

Con 178 voti favorevoli, nessun contrario e 13 astenuti l’Aula del Senato ha approvato il decreto Aiuti bis, Dl n. 115 del 2022.

Un altro passaggio al Senato si è reso necessario per ripristinare il tetto di 240mila euro agli stipendi delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 è stata pubblicata la legge di conversione (n. 142 del 21 settembre) ed il testo coordinato.

Negli articoli è presente un’importante novità in ambito fiscale: per cercare di dare una spinta al mercato dei crediti edilizi, al momento stagnante, si è intervenuti sulla responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari del credito.

Superbonus: responsabilità in solido per dolo e colpa grave

Infatti il nuovo articolo 33-ter (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) riformula la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti.

Fino a tale intervento, il Fisco, se accerta la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto al Superbonus, recupera quanto non spettante nei confronti del beneficiario che ha optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito; ma se vi è concorso nella violazione, viene chiamato quale responsabile in solido per il pagamento dell’importo indebitamente fruito e dei relativi interessi anche il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari del credito.

A seguito della modifica intervenuta in sede di conversione dell’Aiuti-bis, tale responsabilità in solido viene limitata al solo caso di concorso nella violazione attuato con dolo o colpa grave.

Ciò vale per i crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dal Decreto Antifrode (Dl n. 157/2021)

Tuttavia il nuovo criterio di responsabilità in solido per i soli casi di dolo e colpa grave è applicabile anche ai crediti sorti prima che venissero introdotti gli obblighi documentali, cioè prima del 12 novembre 2021.

Però il cedente – che deve coincidere con il fornitore/ditta che ha effettuato i lavori e diverso dai soggetti qualificati - potrà acquisire le attestazioni “ora per allora” con effetto retroattivo per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione di visto di conformità e asseverazioni.

Decreto Aiuti-bis convertito: smart working e bonus 200 euro

Altre rilevanti misure riguardano la proroga a fine 2022 dello smart working per lavoratori con figli fino a 14 anni e soggetti fragili, l’estensione del bonus 200 euro ad altre categorie di soggetti prima esclusi, il rifinanziamento del bonus psicologo e trasporti, aumento della soglia esentasse per fringe benefit, proroga dell’azzeramento degli oneri di sistema delle bollette.

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