Ai disabili niente tutela speciale nel periodo di prova
Pubblicato il 01 novembre 2010
La Cassazione, con la sentenza n.
21965 del 2010, interviene a chiarire che ha diritto al solo risarcimento del danno il dipendente disabile che non è confermato anche se ha superato positivamente il periodo di prova interrotto dal datore.
Dunque, la Corte ha negato una supposta tutela speciale dei lavoratori disabili, ex articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che obblighi il datore all’assunzione degli stessi se la prova sia stata positiva.
La dipendente era stata allontanata dal posto di lavoro con interruzione del periodo di prova, recedibilità acausale. In tal caso al lavoratore è dato di provare che il recesso è fondato su motivi illeciti, altrimenti gli spetterà solo il compenso per l’intero periodo di prova, dunque anche quello per il periodo non terminato.