Ai consorzi Iva più larga

Pubblicato il 09 maggio 2009 Con la circolare n. 23/E, l’agenzia delle Entrate illustra il regime di esenzione dell’articolo 10, comma 2, della legge Iva, in vigore dal 1° luglio 2008. Il documento di prassi in oggetto definisce l’ambito e il tempo di applicazione della nuova norma, dando pieno recepimento ad una direttiva comunitaria (2006/112/Ce – Testo unico europeo in materia di imposta sul valore aggiunto). Anche se, quindi, il tutto avviene con un atto amministrativo e non con una disposizione di legge, le nuove regole previste dalla direttiva assumono, comunque, valore e ogni livello di governo o di giurisprudenza è tenuto ad applicarle, integrando la norma di legge. La nuova regola enuncia così il criterio di esenzione per i servizi resi dai consorzi ai propri aderenti, a condizione che quest’ultimi svolgano un’attività esente da Iva per almeno il 90% del loro volume d’affari. Il limite del 90% si misura in base al volume d’affari del triennio precedente e deve essere rispettato nei 36 mesi e non nelle singole annualità. Sempre secondo la direttiva comunitaria, il termine “consorzio” va inteso in senso lato e comprende anche le società consortili e le cooperative con funzione consortile. La novità introdotta dalla circolare n. 23/E consiste nel fatto che, in termini soggettivi, è prevista una nuova apertura rispetto al disposto comunitario: la qualificazione attribuita ai consorzi in senso lato, viene estesa al Geie, gruppo europeo di interesse economico, che ha analoghe funzioni strumentali nei confronti dei propri aderenti. Di conseguenza, anche ai nostri consorzi possono aderire soggetti esterni. Tra gli altri chiarimenti dell’Agenzia si osserva quanto segue: le prestazioni rese dal consorzio devono comunque avere per oggetto i servizi necessari all’attività esente dei consorzi; la norma è applicabile anche ai consorzi costituiti fra privati; i consorziati possono essere residenti in altri stati Ue; per verificare il requisito della detrazione non superiore al 10% nei tre anni precedenti, si assume la media del triennio.
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