Con la circolare n. 115 del 31 dicembre 2024 l’Inps fornisce chiarimenti in ordine alla reintroduzione degli elenchi nominativi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato.
Il comma 7 bis dell’articolo 38 del decreto legge n. 98/2011 prevede infatti la reintroduzione degli elenchi trimestrali di variazione, già soppressi dall’articolo 43, comma 7, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76.
Il testo della novella, chiarisce l’Istituto, rinvia agli elenchi trimestrali di cui all’articolo 9 quinquies, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, che non hanno funzione di variazione delle giornate.
Tuttavia, l’Inps ritiene che l’espresso riferimento alla funzione di variazione che la norma attribuisce ai reintrodotti elenchi faccia emergere l’effettiva volontà del legislatore di reintrodurre gli elenchi trimestrali di variazione delle giornate previamente pubblicate nell’elenco nominativo annuale.
Peraltro, il legislatore nel reintrodurre lo strumento dell’elenco di variazione trimestrale ne ha contestualmente ridotto la portata applicativa limitandola a una funzione meramente informativa, privandola, quindi, dell’effetto notificatorio di cui era dotato nella precedente versione della norma.
Ne consegue che, a seguito della novella normativa, convivono attualmente due sistemi di comunicazione ai lavoratori interessati della variazione delle giornate pubblicate negli elenchi annuali:
Il comma 7 ter dell’articolo 38 in commento autorizza l’Istituto a pubblicare, entro la data del 31 dicembre 2024, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale come previsto dal comma 7 del medesimo articolo 38.
Tale elenco ha, quindi, la funzione di portare a legale conoscenza degli interessati, mediante pubblicazione una tantum con le modalità telematiche tutte le variazioni di giornate lavorative contenute negli elenchi nominativi annuali già pubblicati e infruttuosamente comunicate agli interessati con le modalità previste dal citato articolo 38, comma 7, dal mese di luglio 2020 al giorno della pubblicazione del medesimo elenco straordinario.
Pertanto, all’atto della pubblicazione sul sito dell’Istituto dell’elenco in commento, tutte le variazioni ivi contenute devono considerarsi notificate a tutti gli effetti di legge.
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