Il ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 15 del 12 marzo 2007, precisa che non è lecito che una cooperativa agricola di servizi assuma braccianti agricoli da impiegare in aziende agricole socie, in quanto essa opererebbe come un’agenzia di somministrazione con una indebita cesura tra datore di lavoro formale, cioè la coop stessa, e quello reale, ovvero l’azienda socia coop. La fattispecie dell’interpellante è stata inquadrata dal Ministero come cooperativa agricola di servizi in quanto cooperativa che, priva di patrimonio sociale (fondi), è costituita da produttori agricoli allo scopo di integrare l’attività della loro impresa con servizi che nessuno dei soci da solo sarebbe in grado di realizzare. Il Ccnl del 16 luglio 2002 prevede l’assistenza interaziendale tra gli associati, ma non che una coop possa assumere direttamente braccianti agricoli con lo scopo unico ed esclusivo di distaccarli presso le aziende dei soci, di fatto sotto la direzione ed il controllo del socio-coltivatore diretto, per svolgere il lavoro che compete al socio.
Infine, ad un secondo quesito il Ministero risponde positivamente, specificando che le singole aziende socie possono assumere braccianti agricoli per la produzione di prodotti agricoli diversi da quelli conferiti nella società.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".